Accollo garanzie soci cooperative agricole subordinato a procedimento e verifica (Cass. civ. Sez. III n. 14146 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assunzione a carico dello Stato dei debiti contratti dai soci fideiussori di cooperative agricole dichiarate fallite, prevista dall’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 237 del 1993, non costituisce effetto automatico della legge. Pur trattandosi di un diritto soggettivo del socio alla liberazione, essa richiede un provvedimento espresso adottato all’esito del procedimento amministrativo di verifica dei presupposti, in conformità all’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990. Il mero inserimento del richiedente nell’elenco ministeriale degli aventi diritto non è irreversibile, potendo l’amministrazione svolgere una successiva istruttoria e, in caso di esito negativo, esercitare l’azione di regresso per la restituzione delle somme erogate a chi non aveva titolo al beneficio. La sentenza di patteggiamento può essere valutata quale mera evidenza fattuale nell’ambito del procedimento amministrativo, senza violare l’autonomia tra giudizio penale e civile.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un socio garante di una cooperativa agricola dichiarata fallita, hanno chiesto l’accertamento del diritto del loro dante causa a fruire dei benefici consistenti nell’accollo statale delle garanzie prestate a favore della cooperativa, nonché la declaratoria di inesistenza del diritto del Ministero alla ripetizione delle somme. Il Tribunale di Ancona, in primo grado, aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 774/2021, ha ribaltato la decisione, rigettando la domanda originaria. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dal Ministero con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno sostenuto la natura automatica dell’accollo e la conseguente intangibilità del beneficio, richiamando un orientamento che ravvisava nella legge un effetto liberatorio immediato. La Corte ha respinto la censura, ricostruendo l’evoluzione della propria giurisprudenza. Dopo un primo indirizzo (risalente a pronunce del 2013, 2017 e 2021), l’interpretazione si è consolidata nel senso che l’assunzione dei debiti da parte dello Stato, pur attribuendo un diritto soggettivo al socio, non opera ipso iure, ma esige un provvedimento espresso adottato all’esito di un procedimento amministrativo.
La Corte ha precisato che il procedimento è disciplinato dal d.m. 2 febbraio 1994 e dalla circolare ministeriale n. 196 del 1994. Esso prevede la presentazione di un’apposita domanda entro un termine prestabilito, l’accertamento dei requisiti da parte del curatore o commissario liquidatore, l’inserimento dei richiedenti in un elenco ministeriale e la comunicazione dell’avvenuta ammissione al beneficio. Il solo inserimento nell’elenco non conclude il procedimento, che richiede comunque un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
Tre previsioni normative confermano questa lettura: l’art. 126, comma 2, legge n. 388 del 2000, che fa salve le modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa; l’art. 7 d.m. 2 febbraio 1994, che subordina l’insinuazione nello stato passivo all’adozione del provvedimento di accollo; l’art. 4 d.m. 2 ottobre 1995, che impone accertamenti preliminari, compresa l’inesistenza di procedimenti penali a carico dei soci istanti. Il comma 3-bis dell’art. 126, introdotto dalla legge n. 14 del 2009, ha poi espressamente riconosciuto il diritto di ripetizione dello Stato verso i soci che abbiano contribuito all’insolvenza o non abbiano titolo al beneficio.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha accertato che i decreti ministeriali di pagamento contenevano la riserva di agire ai sensi dell’art. 4 d.m. 2 ottobre 1995 e dell’art. 1298 cod. civ. verso i soci o eredi privi di titolo; che il socio aveva dichiarato di aver patteggiato un procedimento penale; e che il Ministero era pervenuto al definitivo provvedimento di esclusione con richiesta di restituzione. Tale accertamento, conforme alla giurisprudenza più recente, è immune da vizi logico-giuridici.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La Corte ha rilevato che l’art. 445 cod. proc. pen. esclude effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile o amministrativo, ma nella specie essa è stata valutata nell’ambito di un procedimento amministrativo. La sentenza impugnata ha attribuito al patteggiamento una mera evidenza fattuale, sviluppando un autonomo percorso motivazionale fondato sulle risultanze dibattimentali relative ad altri soci, da cui ha desunto il contributo all’insolvenza della cooperativa. Nessuna violazione dell’onere della prova è ravvisabile, mentre le valutazioni di fatto sfuggono al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’andamento altalenante dei gradi di merito e del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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