Pensione di reversibilità e sopravvenuto decesso dell’ex coniuge divorziato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14305 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, il sopravvenuto decesso dell’ex coniuge divorziato, documentato con produzione in cassazione, è fatto idoneo a incidere sulla misura del trattamento spettante al coniuge superstite. Venuto meno il concorso, cessa l’applicazione dell’art. 9, terzo comma, legge n. 878/1970 e trova applicazione la disciplina generale sul trattamento pensionistico ai superstiti di cui all’art. 22 legge n. 903/1965. La sopravvenienza di fatto deducibile in sede di legittimità, quando emerge da documentazione depositata, non richiede accertamenti in fatto e incide sull’oggetto del giudizio. Trattandosi di obbligazione di durata, la sentenza è cassata con rinvio per il periodo successivo alla data del decesso, restando confermata per il periodo antecedente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità per il decesso del coniuge. Il trattamento era liquidato nella misura del 20,63%, dovendo concorrere con il diritto analogo dell’ex coniuge divorziato.
La Corte territoriale precisava che il matrimonio era durato soli quattro mesi e che, prima delle nozze, non risultava provata alcuna stabile convivenza. Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. L’Inps resisteva con controricorso. Con memoria la ricorrente produceva il certificato di morte dell’ex coniuge divorziato, sopravvenuta alla data del ricorso, deducendone l’incidenza sulla propria quota.
La Motivazione della Corte
I due motivi — dedotti rispettivamente per violazione dell’art. 9, terzo comma, legge n. 878/1970 e per omesso esame di un fatto decisivo — sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi, infatti, sottopongono a critica un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ossia l’assenza di prova circa un periodo di convivenza prematrimoniale.
La Corte ricorda che gli accertamenti di fatto del giudice di merito sono sindacabili in sede di legittimità nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il secondo motivo è giudicato generico: non allega nulla sul contenuto della dichiarazione scritta dell’ex coniuge, non trascritta né riportata in modo puntuale, né sulla sua decisività, tanto più che già il giudice di primo grado l’aveva reputata irrilevante, atteso che attestava una relazione sentimentale e non una convivenza stabile.
L’inammissibilità dei motivi vale però fino al 29.06.2020, data di morte dell’ex coniuge. Con la memoria la ricorrente ha prodotto il certificato di morte, sopravvenuto alla proposizione del ricorso. Tale sopravvenienza di fatto è idonea a incidere sulla misura della pensione: dopo quella data la ricorrente non subisce più il concorso della coniuge divorziata, con conseguente applicazione, in luogo dell’art. 9 legge n. 878/1970, della disciplina generale di cui all’art. 22 legge n. 903/1965.
La Corte afferma il principio per cui la sopravvenienza di fatto intervenuta in cassazione, quando emerge da documentazione depositata, non richiede accertamenti in fatto ed è idonea a incidere sull’oggetto del giudizio, è deducibile in sede di legittimità, richiamando i precedenti Cass. n. 26757/2020 e Cass. n. 2010/1980. Trattandosi di obbligazione di durata avente ad oggetto la pensione di reversibilità, per il periodo successivo al 29.06.2020 la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per le determinazioni conseguenti al decesso dell’ex coniuge e per le spese del giudizio di legittimità, restando confermata la pronuncia impugnata per il periodo antecedente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.