Difetto di legittimazione ad causam dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23853 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo compete al solo ente impositore, restando l’agente della riscossione estraneo al rapporto sostanziale dedotto e privo di legittimazione ad impugnare la sentenza che abbia deciso sulla prescrizione del credito. Il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla regolarità del contraddittorio, costituisce error in procedendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione formatosi per effetto di una specifica statuizione del giudice di merito non impugnata. Non ricorre, invece, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, atteso che la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo, il quale resta vincolato alla decisione nella qualità di adiectus solutionis causa.
Il Fatto
La società contribuente aveva proposto opposizione ex artt. 29 d.lgs. n. 46/1999 e 615 e 617 c.p.c. avverso un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali, emesse per la riscossione di contributi previdenziali, deducendo l’avvenuta prescrizione quinquennale dei relativi crediti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello, rigettando il gravame dell’agente della riscossione, aveva confermato la decisione, ritenendo interamente decorso il termine prescrizionale.
Avverso la sentenza della Corte territoriale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per il mancato esercizio, da parte del giudice del gravame, del potere-dovere di disporre d’ufficio gli atti di istruzione necessari. L’ente previdenziale resisteva con controricorso e la società contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire dell’agente della riscossione, precisando che la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, la Corte ha affermato che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, l’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002, attribuisce la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva al solo ente impositore, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo. Ne consegue che l’agente è privo di legittimazione e di interesse ad impugnare la sentenza che abbia deciso in punto di prescrizione del credito contributivo.
La Corte ha inoltre escluso che la legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa subire deroghe in forza dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999, ribadendo che non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché l’eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell’agente, mero adiectus solutionis causa, vincolato alla decisione del giudice.
Quanto alla rilevabilità del vizio, la Corte ha precisato che il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, in quanto collegato al principio dell’art. 81 c.p.c. e attinente a requisiti fondanti il processo. Il vizio è estromesso dall’area di copertura del giudicato implicito, salvo il solo effetto preclusivo derivante da una specifica statuizione del giudice di merito sulla questione, non impugnata.
Non essendovi stata alcuna statuizione sul punto nei gradi di merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente integrale estromissione dell’agente della riscossione dal giudizio avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva facente capo all’ente impositore.
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Nota della Redazione
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