Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14309 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, sì che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche dell’art. 360 cod. proc. civ. È inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, riconducibili alle ipotesi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili. La denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto impone l’indicazione delle norme assuntivamente violate e di specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto con esse, senza sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze fattuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del ricorrente, volta all’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro.
La Corte distrettuale, confermata la qualificazione del rapporto come sostanzialmente dirigenziale nonostante il formale inquadramento come quadro, ha escluso la natura ritorsiva del recesso e ha ritenuto effettivo il riassetto organizzativo posto a fondamento del motivo oggettivo. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla natura del giudizio di legittimità, qualificato come giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso e dalle ipotesi tassative dell’art. 360 cod. proc. civ. Il motivo deve quindi possedere i caratteri della tassatività e della specificità, con enunciazione precisa del vizio denunciato.
La Corte richiama il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, che riconducano la stessa questione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Non è consentita la prospettazione cumulativa di profili incompatibili, perché l’esposizione diretta e cumulativa finirebbe per attribuire al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e dare loro forma giuridica.
Sul piano della denuncia di violazione e falsa applicazione, la Corte ribadisce che essa esige l’indicazione delle norme violate e di argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto con esse, così consentendo il controllo sul fondamento della censura e sull’errore sussuntivo del giudice di merito.
Nel caso concreto le censure, formalmente ricondotte all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non vertono sul significato e sulla portata applicativa delle disposizioni evocate, ma sollecitano in modo cumulativo un diverso apprezzamento delle emergenze in atti. Esse investono in realtà l’accertamento della natura dirigenziale del rapporto e l’accertamento negativo del motivo ritorsivo, ossia la ricostruzione fattuale posta a base della decisione di secondo grado.
Tale ricostruzione poteva essere incrinata solo con la denuncia di vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mediante deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo. Deduzione non prospettata in tali termini e comunque preclusa dall’esistenza della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. La Corte esclude infine la configurabilità di una contraddittorietà di motivazione rilevante ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché il riferimento alla vicenda personale del ricorrente ha costituito solo l’occasione di una ristrutturazione comunque effettiva. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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