Sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato cessato dall’ordine giudiziario (Cass. civ. Sez. II n. 14318 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione della sentenza non solo può, ma di regola deve essere apposta dal magistrato ancorché cessato dall’ordine giudiziario dopo la deliberazione del provvedimento. In caso di collocamento in pensione, dimissioni, o comunque in tutte le ipotesi — diverse dal trasferimento ad altra sede o ad altro incarico — in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell’ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo, pur non sussistendo un impedimento assoluto alla sua materiale apposizione, non è coercibile e ben può essere rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente. Ne consegue che l’eventuale omissione della firma da parte del giudice cessato dall’ufficio non integra di per sé causa di nullità del provvedimento, restando la regola della sottoscrizione espressione di un dovere funzionale, non di un obbligo sanzionato in capo a chi non appartiene più all’ordine giudiziario.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una controversia definita dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2650/2019, depositata il 18.4.2019. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione iscritto al n. 19680/2019 R.G., articolando uno o più motivi avverso la decisione di appello. I controricorrenti, eredi di una delle parti originarie, hanno resistito con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La questione è giunta davanti alla Sezione II civile della Corte di Cassazione, che ha trattato il ricorso in camera di consiglio.

Il tema centrale oggetto di esame investe la validità della sottoscrizione del provvedimento da parte del magistrato che, dopo la deliberazione, sia cessato dall’ordine giudiziario. La Corte è stata così chiamata a verificare se tale evenienza incida sulla validità della sentenza o, al contrario, non ne determini alcun vizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui la sottoscrizione della sentenza costituisce un dovere funzionale del giudice che ha deliberato il provvedimento. La regola generale impone, dunque, che la firma sia apposta dal magistrato ancorché questi sia cessato dall’ordine giudiziario dopo la deliberazione.

La Corte precisa tuttavia il limiti di tale dovere. Nelle ipotesi di collocamento in pensione, dimissioni o in ogni altra situazione — diversa dal trasferimento ad altra sede o ad altro incarico — in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell’ordine giudiziario, la sottoscrizione non è coercibile. Pur non sussistendo un impedimento assoluto alla materiale apposizione della firma, il giudice può legittimamente rifiutarla.

Tale rifiuto non comporta conseguenze di carattere penale né disciplinare in capo al magistrato. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, richiamando ex multis nn. 9616/03 e 4326/12, dai quali trae ulteriore conferma della distinzione tra dovere funzionale di sottoscrizione e sua coercibilità.

Il percorso argomentativo della Corte porta quindi a escludere che l’omessa o rifiutata sottoscrizione da parte del giudice cessato dall’ufficio possa tradursi in un vizio del provvedimento. La regola della firma resta espressione di un dovere interno all’esercizio della funzione giurisdizionale, ma non si traduce in un obbligo sanzionato quando il magistrato non appartiene più all’ordine giudiziario.

All’esito di tale ricostruzione, la Corte ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti in € 200,00 per spese e € 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Il Collegio ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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