Esenzione IMU solo con uso diretto dell’immobile ad attività assistenziali (Cass. civ. Sez. V n. 14721 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 postula il concorso di un presupposto soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente utilizzatore, e di un presupposto oggettivo, dato dallo svolgimento nell’immobile, con modalità non commerciali, delle attività tassativamente indicate. Trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione, ne è preclusa sia l’applicazione analogica sia l’interpretazione estensiva. Il beneficio non spetta quando l’immobile sia concesso in locazione a un terzo, poiché l’esenzione richiede la destinazione diretta e immediata del bene all’attività agevolata e la coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e utilizzatore dell’immobile.
Il Fatto
Il Comune emetteva nei confronti di una società immobiliare un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’IMU relativa a una annualità, oltre a sanzioni e interessi. La società impugnava l’atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. Proposto appello, la commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado e dichiarava l’appello infondato.
I giudici di merito ritenevano inapplicabile l’esenzione invocata, perché l’attività presupposta era svolta e gestita da un soggetto diverso dalla società proprietaria dell’immobile, in forza di un contratto di locazione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, articolati sulla legittimità dell’avviso emesso mediante sistema automatizzato e sull’applicabilità del regime agevolato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 1, comma 87, legge n. 549/1995, sostenendo che l’atto non era stato emesso da un sistema automatizzato e che, quindi, la sottoscrizione avrebbe dovuto essere autografa. La Corte rileva che la censura contrasta con l’accertamento del giudice di secondo grado, il quale aveva verificato che l’avviso era stato prodotto da sistema informatico con l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
La ricorrente, anziché confrontarsi con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, contrappone una propria diversa lettura dei fatti. Il controllo di legittimità non equivale, infatti, a un riesame degli elementi di fatto e non costituisce un terzo grado di giudizio. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di specificità, secondo il costante orientamento della Corte, qui richiamato con le pronunce delle Sezioni Unite n. 1653 del 2018 e delle sezioni semplici n. 22478 del 2018, n. 17330 del 2015 e n. 359 del 2005.
Il secondo motivo prospettava la violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992. La società sosteneva che rilevasse solo l’elemento oggettivo, cioè la destinazione dell’immobile all’attività socio-assistenziale, a prescindere da chi la svolgesse. La Corte ricostruisce la disciplina dell’esenzione, applicabile all’IMU in virtù del rinvio operato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 in combinato disposto con l’art. 13 d.l. n. 201/2011.
La norma agevolativa ha natura speciale e derogatoria e non tollera applicazioni estensive o analogiche, in conformità all’art. 14 preleggi. L’esenzione esige la coesistenza del requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell’ente, e del requisito oggettivo, consistente nello svolgimento delle attività indicate. La Corte richiama la decisione n. 17256 del 2019, condividendone l’impostazione, e l’orientamento secondo cui l’esenzione spetta solo se l’immobile è utilizzato direttamente dall’ente per fini istituzionali, o concesso in comodato gratuito a un altro ente non commerciale strumentalmente collegato.
Il beneficio non compete, invece, quando i locali sono concessi in locazione a terzi: in tal caso manca la destinazione diretta e immediata all’attività agevolata, non assumendo rilievo la finalità di pubblico interesse della locazione. La Corte richiama sul punto la decisione n. 6507 del 2019, resa in un caso analogo, e il consolidato orientamento di legittimità. Il giudice di appello ha quindi correttamente applicato la norma, rilevando la insussistenza del presupposto soggettivo. Segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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