Locazione impianti pubblicitari comunali ed IVA: canone commisurato alla superficie espositiva (Cass. civ. Sez. I n. 14759 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993, nel testo modificato dall’art. 145, comma 55, l. n. 388 del 2000, riferisce la locuzione «commisurati, questi ultimi» ai soli canoni di concessione, che riguardano gli impianti privati e sono parametrati all’effettiva occupazione del suolo pubblico. Il canone di locazione di impianti pubblicitari di proprietà comunale, invece, è commisurato alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario. In tema di IVA, l’ente pubblico che concede in locazione un cartellone stradale di sua proprietà svolge attività con fine di lucro e non in veste di pubblica autorità, con la conseguenza che è soggetto passivo e l’IVA è dovuta.
Il Fatto
Una società concessionaria di impianti pubblicitari riceveva dal Comune alcuni avvisi di pagamento, per complessivi € 30.097,80, a titolo di credito residuo per i canoni di locazione degli impianti denominati “SPQR”, riferiti all’anno 2001. La società impugnava gli avvisi davanti al Tribunale, che accoglieva parzialmente l’opposizione: respingeva l’eccezione di prescrizione, ma riconosceva la riduzione del 30% dell’importo originario, ritenendo legittima l’applicazione dell’IVA.
La Corte d’appello, in riforma, respingeva l’appello principale della società e accoglieva quello incidentale del Comune, dichiarando interamente dovute le somme. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’interpretazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993. La Corte ritiene la censura infondata. Sul piano letterale, l’espressione «commisurati, questi ultimi» può riferirsi soltanto ai canoni di concessione, nominati per ultimi dopo i canoni di locazione; diversamente la precisazione sarebbe superflua. Il legislatore ha inteso distinguere i canoni di locazione, relativi all’uso di impianti comunali, dai canoni di concessione, relativi agli impianti privati per i quali occorre la concessione di suolo pubblico. Sul piano logico, solo il canone degli impianti privati può essere commisurato all’effettiva occupazione del suolo, mentre quello degli impianti comunali è correttamente parametrato alla superficie espositiva.
I precedenti richiamati dalla ricorrente sono giudicati irrilevanti, perché attengono a fattispecie diverse: il Cons. Stato n. 2942 del 2012 e Cass. n. 85 del 2013, come Cass. n. 6887 del 2013, riguardano canoni di concessione su suolo pubblico occupato da impianti pubblicitari privati.
Il secondo motivo è inammissibile. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è più deducibile l’omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio di motivazione rileva solo quando si converte in violazione di legge, per assoluta omissione o mera apparenza. Nel caso concreto la motivazione della Corte d’appello è esistente e chiara, e la censura si risolve in un dissenso su valutazioni di merito.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. richiede un fatto storico, non una questione o un’argomentazione difensiva. Quanto al mancato esame di documenti, la denuncia è ammissibile solo se il documento offra, con giudizio di certezza, la prova di fatti decisivi in grado di determinare un diverso esito. La ricorrente non ha però riprodotto il contenuto essenziale dei documenti, né ha spiegato la loro decisività rispetto alla riduzione tariffaria contestata dal Comune: la censura difetta di autosufficienza.
Il quarto motivo è infondato, perché la questione della procedura di riordino risultava già dedotta dal Comune in primo grado. Il quinto motivo è infondato: secondo la giurisprudenza richiamata, gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA per le attività svolte in veste di pubblica autorità, salvo che agiscano con lo stesso regime degli operatori privati. Nella specie si tratta della locazione di un cartellone pubblicitario su strada, attività svolta dal Comune con fine di lucro e non quale pubblica autorità, con la conseguenza che l’IVA è dovuta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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