Equa riparazione, prova del deposito delle istanze e onere di interlocuzione (Cass. civ. Sez. II n. 15053 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione la verifica circa l’avvenuto deposito delle istanze di fissazione di udienza costituisce accertamento interno all’oggetto della domanda, sicché non integra una questione rilevata d’ufficio e non impone la concessione del termine di interlocuzione di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione che, nel dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non indichi quali norme siano violate, e che non renda intellegibile il fatto decisivo asseritamente omesso, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La censura che non colga la ratio decidendi del provvedimento impugnato è, per ciò solo, inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 avverso il decreto monocratico del giudice designato della Corte di appello di Potenza. La Corte, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione con decreto n. cronol. 673/2021, pur con motivazione diversa, ritenendo che il ritardo nella definizione del giudizio amministrativo presupposto fosse addebitabile all’inerzia degli stessi ricorrenti.

Avverso il decreto collegiale i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., oltre che sull’omesso esame di un fatto decisivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso; il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati infondati. I ricorrenti sostenevano che la Corte di appello avesse deciso su una questione non oggetto di eccezione della controparte, contumace, e che, avendo rilevato d’ufficio la mancanza della prova del deposito delle istanze, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

La Cassazione ha escluso che ricorressero le condizioni per il termine di interlocuzione. La valutazione sulla sussistenza o meno della prova circa l’avvenuto deposito delle istanze di fissazione rientrava infatti nell’oggetto della decisione della domanda così come proposta, tanto ai fini della determinazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, quanto ai fini dell’imputabilità del ritardo ai ricorrenti. La questione non costituiva, dunque, un rilievo officioso idoneo a imporre l’invito alle parti.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per plurime ragioni. Sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorso non indicava quali fossero le norme violate, rimanendo inosservato il requisito previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Sotto altro profilo, non risultava comprensibile in che cosa consistesse l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte ha rilevato che il motivo richiamava un arresto non meglio individuato della Corte costituzionale, secondo cui l’assenza di istanze di prelievo non avrebbe dovuto rendere inammissibile il ricorso, per poi spostare il riferimento sulle istanze di fissazione, con accenni confusi e sconnessi allo svolgimento del giudizio presupposto.

La censura presentava un ulteriore profilo di inammissibilità: non aveva colto la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato sul rilievo che la durata irragionevole del giudizio presupposto non fosse imputabile, nemmeno in parte, al “sistema giustizia”. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi in favore del Ministero, liquidati in euro 1.250,00. Non si applica il raddoppio del contributo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di materia di equa riparazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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