Opposizione allo stato passivo e domanda di ammissione incondizionata (Cass. civ. Sez. I n. 15190 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione incondizionata del credito non integra mutatio libelli rispetto alla originaria richiesta di ammissione con riserva, quando i fatti costitutivi della pretesa erano già stati esposti nell’atto di insinuazione. Le ipotesi di ammissione con riserva previste dall’art. 96, secondo comma, l.fall. sono tassative e le riserve atipiche si considerano come non apposte, con la conseguenza che l’ammissione vale come pura e semplice. Il giudice delegato che, disattendendo la riserva, decide nel merito dell’insussistenza del credito, pronuncia sulla domanda piena; il giudice dell’opposizione non può perciò sottrarsi alla revisione di quel giudizio invocando la novità della domanda.
Il Fatto
Una società olandese, socia di minoranza di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, chiese di essere ammessa al passivo della procedura per un credito risarcitorio correlato all’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento, con riserva di scioglimento all’esito di una controversia pendente davanti al giudice ordinario. Il giudice delegato escluse il credito, ritenendolo pretesa contenziosa non provata nell’an e nel quantum.
Proposta opposizione ex art. 99 l.fall., il Tribunale la respinse, negando sia l’ammissibilità della riserva sia la possibilità di ammettere incondizionatamente il credito, qualificato come domanda nuova. La società ricorse per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il diniego della riserva. La Corte lo rigetta, richiamando la riformulazione dell’art. 96 l.fall. ad opera del d.l. 5/2006: le ipotesi di ammissione riservata sono tassative, come confermato da una giurisprudenza pressoché unanime. Le riserve atipiche non sono consentite e, se apposte, l’ammissione vale come pura e semplice.
La Corte ricorda che l’ammissione con riserva è stata estesa per via interpretativa ai casi in cui l’accertamento del credito è sottratto al giudice fallimentare, in presenza di difetto di giurisdizione o di competenza inderogabile di altro giudice. Tali eccezioni riguardano però giudici speciali o settori specifici, non la controversia in esame, il cui accertamento spetta al Tribunale fallimentare per la vis attractiva della procedura.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama il divieto di domande nuove nel giudizio di opposizione, non essendo ammessa la modifica di petitum o causa petendi rispetto alla fase di verifica. La censura è però riqualificabile come error in procedendo, non ostacolando l’erronea intitolazione del motivo la sua corretta sussunzione.
Dall’esame degli atti emerge che la ricorrente aveva già illustrato in sede di insinuazione i fatti e gli argomenti giuridici a sostegno della pretesa, mediante rinvio agli atti del giudizio ordinario. Il giudice delegato aveva poi respinto il credito per difetto di prova, e non per inammissibilità: ha dunque deciso sulla domanda piena, considerando implicitamente non apposta la riserva atipica, secondo un indirizzo consolidato che riconosce al giudice il potere officioso di rettificare la riserva.
Nessuna emendatio né mutatio libelli può quindi predicarsi: il Tribunale ha errato nel sottrarsi alla revisione del giudizio di infondatezza, negando l’esame nel merito di una domanda che lo stesso giudice aveva ritenuto di propria competenza. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, per l’esame nel merito e la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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