Prova per presunzioni e stima degli immobili ceduti (Cass. civ. Sez. V n. 15385 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei corrispettivi di cessione immobiliare, la documentazione bancaria e la perizia di stima redatta ai fini dell’erogazione del mutuo, ove rechino un valore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento, costituiscono elementi indiziari che il giudice di merito non può pretermere nella valutazione unitaria del quadro presuntivo. Tali elementi, nel concorso degli altri indizi raccolti, conferiscono agli stessi i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e legittimano l’accertamento d’ufficio dei maggiori corrispettivi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Il controllo di legittimità investe l’applicazione concreta della norma presuntiva, non la ricostruzione storica dei fatti. La definizione agevolata della controversia determina l’estinzione del giudizio per le posizioni dei contribuenti che vi abbiano aderito, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, senza applicazione del doppio contributo unificato.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno d’imposta 2007, ricavi non dichiarati conseguenti alla cessione di numerosi immobili, ritenendo i corrispettivi indicati negli atti inferiori al valore normale e in parte occultati. Gli avvisi venivano notificati a una società consolidata con unico socio, alla società consolidante e, applicando la presunzione di distribuzione occulta di utili extra-bilancio, ai soci persone fisiche di quest’ultima, compagine a ristretta base partecipativa.

Le società e i soci impugnavano separatamente gli atti davanti alla C.T.P. di Firenze, che riuniva i ricorsi e li accoglieva annullando tutti gli avvisi. La C.T.R. di Firenze rigettava l’appello dell’Ufficio, reputando insufficienti, contraddittori e non univoci i criteri di stima utilizzati. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; i soci chiedevano la sospensione per definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la posizione dei soci. L’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 consente la sospensione del processo su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata. Poiché la domanda è stata presentata e i versamenti eseguiti, senza diniego dell’Ufficio ai sensi del comma 12, il giudizio va dichiarato estinto nei rapporti tra i soci e l’Amministrazione, con spese a carico di chi le ha anticipate. La Corte esclude il doppio contributo unificato, misura di natura sanzionatoria non estensibile ai casi di definizione agevolata.

Quanto al primo motivo, l’Agenzia deduceva motivazione apparente della sentenza impugnata. Il motivo è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità resta circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost.: la nullità ricorre solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente o affetta da contrasto irriducibile. La decisione impugnata è ampia, collegata e comprensibile.

Il secondo motivo è parzialmente fondato. La C.T.R. aveva ritenuto privi di gravità, precisione e concordanza gli indizi dell’Ufficio. La Corte rileva che, per gli immobili assistiti da documentazione bancaria e da perizia di stima redatta per l’erogazione del mutuo, emergono valori superiori a quelli dichiarati. Questo elemento non può essere pretermesso e conferisce al quadro indiziario i requisiti dell’art. 2729 cod. civ., giustificando l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Il vizio è denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., spettando alla Corte verificare l’applicazione concreta della norma presuntiva.

Per tutti gli altri immobili, privi di riscontro bancario, il motivo è inammissibile, perché tende a una rivalutazione dei fatti di merito. La C.T.R. ha criticato in modo specifico l’esaustività, l’univocità e la precisione del campione. Ogni questione sulle sanzioni, incluse le disposizioni più favorevoli del d.lgs. n. 158/2015, resta subordinata all’esito del giudizio di rinvio. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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