Inerenza dei costi e motivazione per relationem nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15737 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale che si limiti a motivare per relationem alla pronuncia di primo grado mediante una mera e acritica adesione, senza illustrare le censure dell’appellante e le ragioni del rigetto, essendo in tal modo impossibile individuare il thema decidendum. Il principio di inerenza dei costi, immanente al sistema fiscale e positivizzato nell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, impone di verificare l’effettiva correlazione della spesa al processo produttivo del reddito. Il giudice di merito deve accertare se i costi di manutenzione delle macchinette da caffè concesse in comodato siano stati concretamente sostenuti dal comodante e a suo favore, inserendosi nel programma economico dell’impresa, a prescindere dalle clausole negoziali che li ponevano a carico dei comodatari.
Il Fatto
La contribuente è stata destinataria di un avviso di accertamento in rettifica del reddito d’impresa per il 2010, con recupero di maggiori importi per imposte sui redditi e per IVA. Si contestava l’indebita deduzione e detrazione di costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine da caffè concesse in comodato d’uso a diversi esercizi commerciali, per asserita mancanza del requisito dell’inerenza, in ragione dei contratti di comodato che ponevano tali costi a carico dei comodatari. Con il medesimo atto si recuperava a tassazione un ulteriore importo, ritenuto oggetto di indebita detrazione.
L’accertamento con adesione non ha avuto buon esito. Il ricorso della contribuente è stato respinto dalla CTP di Napoli e l’appello dalla CTR della Campania. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza d’appello in punto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento. La CTR si era limitata a osservare che la questione era stata approfondita dai primi giudici e che la parte la riproponeva senza aggiungere nulla. Per la Corte, una tale motivazione si risolve in un mero postulato.
Richiamando i precedenti Cass. n. 24452 del 2018 e Cass. n. 15884 del 2017, il Collegio ribadisce che è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza regionale che, con mera adesione alla decisione impugnata, renda impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Il quinto motivo è del pari fondato e la sua trattazione è anteposta alle ulteriori censure. La CTR aveva escluso la deducibilità dei costi in ragione della circostanza, ritenuta assorbente, che i contratti di comodato ponevano le spese di manutenzione a carico dei comodatari. La Corte osserva che il principio di inerenza postula che il reddito tassabile sia tenuto al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, secondo la regola dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, di portata generale.
Il giudice d’appello non ha accertato se l’attività di cessione in comodato delle macchinette fosse svolta esclusivamente a favore dei comodatari o della contribuente. Avrebbe dovuto verificare, per un verso, se i costi siano stati in concreto sostenuti dalla società e, per altro verso, se siano stati sostenuti a suo favore, inserendosi nel programma economico dell’impresa, a prescindere dalle clausole negoziali. La verifica avrebbe dovuto accertare la funzionalità dei costi alla produzione del reddito di chi se ne è sobbarcato l’esborso.
Il ricorso è pertanto accolto in relazione al primo e al quinto motivo, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.