Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e permanenza della legittimazione (Cass. civ. Sez. V n. 27499 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l’accorpamento dei consorzi di bonifica territoriali in due nuovi enti, non ne prevede l’estinzione, che non può desumersi dalla sola costituzione dell’ente accorpante. La riunificazione costituisce un processo, il cui esito estintivo si realizza solo al suo completamento. Fino a quel momento i consorzi accorpati conservano la legittimazione ad agire e a esigere i tributi, in virtù della vigenza degli affidamenti in atto e dei piani e ruoli previsti dall’art. 19, comma 13, del Regolamento di Organizzazione. Non è configurabile un rapporto di mandato senza rappresentanza tra nuovo e vecchio consorzio, né una delegazione interorganica, stante l’alterità soggettiva degli enti.

Il Fatto

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, con sentenza n. 5488/24, ha dichiarato inammissibile l’appello del consorzio di bonifica territoriale avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento di euro 751,63, pretesa a titolo di beneficio irriguo per le annualità 2015-2017.

L’inammissibilità era fondata sull’asserito difetto di legitimatio ad causam dell’appellante: secondo la corte regionale, l’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 avrebbe soppresso il consorzio territoriale, accorpandolo in un nuovo ente. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c., avendo la corte regionale posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e mai prospettata dal contribuente. Il ricorrente vi ha però rinunciato con memoria depositata il 25 settembre 2026. La Corte ritiene la rinuncia efficace anche senza sottoscrizione della parte o specifico mandato: essa implica una valutazione tecnica sulle modalità di esercizio dell’impugnazione e non comporta disposizione dei diritti controversi, restando sottratta all’art. 390 c.p.c. (cfr. Cass. n. 414/21).

Il secondo motivo, accolto, investe il nodo centrale. La Corte richiama i propri precedenti sul consorzio ricorrente (cfr. Cass. n. 6610/26 e Cass. n. 6611/26) e rileva che l’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 non ha espressamente previsto la soppressione dei consorzi accorpati. La perdurante legittimazione trova conferma nell’art. 19, comma 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, che mantiene in vigore piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale.

La tesi della corte regionale equipara indebitamente l’istituzione dei nuovi consorzi all’abolizione dei precedenti, in una ricostruzione assertiva e non conciliabile con il senso letterale della norma. La riunificazione è un obiettivo programmatico che non postula l’immediata estinzione dell’ente accorpato: la stessa legge contempla termini non perentori per l’approvazione di statuto e regolamento dei nuovi enti, e la loro operatività è concepita come epilogo del processo di riorganizzazione. Nel periodo transitorio i consorzi preesistenti hanno continuato a svolgere le proprie attività, compreso il servizio impositivo e di esazione.

La Corte richiama anche il principio secondo cui l’estinzione dei consorzi accorpati consegue all’esaurimento del processo di accorpamento e non all’entrata in vigore delle norme che lo regolano (cfr. Cass. n. 22104/25). Non è poi configurabile né un mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 c.c., la cui esportabilità in ambito pubblicistico è dubbia, né una delega interorganica, stante l’alterità soggettiva tra i due enti. Anche a voler ipotizzare il mandato, resta ferma la legittimità degli atti del consorzio territoriale e la titolarità del potere di azionare la pretesa tributaria.

La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; il terzo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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