Unicità dell’avviso di liquidazione rinotificato e interpretazione sostanziale dell’atto di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 9823 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, la notificazione di un avviso di liquidazione per la seconda volta, al solo fine di sanare un’irregolarità meramente formale della prima notificazione, non determina l’emissione di un nuovo e distinto atto impositivo, ma la mera rinotificazione dell’identico provvedimento. Ne consegue che l’impugnazione della sentenza di primo grado, che abbia annullato l’unico avviso in entrambe le versioni notificate, deve essere interpretata dal giudice d’appello alla stregua del suo contenuto sostanziale e non già delle formule letterali adoperate, con la conseguenza che l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria non può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse con riferimento alla sola prima notificazione.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria, riqualificando l’atto di aumento del capitale sociale mediante conferimento di ramo d’azienda ai sensi degli artt. 20 e 21 d.lgs. n. 131/1986, aveva rettificato l’imposta ipotecaria e catastale dovuta. L’atto impositivo, recante il medesimo numero, era stato notificato alla società in due distinte occasioni: la prima il 23 dicembre 2020 e la seconda il 21 aprile 2021, al fine di sanare un’irregolarità meramente formale della prima notificazione.

La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi, aveva accolto l’impugnativa, annullando l’avviso in entrambe le versioni. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ne aveva dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo che l’impugnazione riguardasse solo il primo avviso e che le statuizioni relative al secondo fossero divenute definitive.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza per violazione del principio della domanda di cui all’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che i giudici d’appello avevano erroneamente interpretato l’atto di gravame dell’Amministrazione.

Il Collegio ha preliminarmente osservato che, nella specie, non erano in contestazione due distinti avvisi di liquidazione, bensì un unico atto impositivo, recante il n. 2020/ORA00008, semplicemente rinotificato per sanare un vizio formale della prima notificazione. Tale atto presentava i medesimi dati identificativi, la stessa pretesa impositiva e l’identico contenuto, senza che l’Amministrazione avesse proceduto a formalì rettifiche, sostituzioni o revoche del precedente provvedimento.

Da ciò la Corte ha fatto discendere che, dovendosi interpretare la domanda alla stregua del suo sostanziale contenuto, l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado riguardava la legittimità dell’unico provvedimento, seppure notificato due volte in versioni di identico contenuto. La circostanza che nell’atto di appello fossero presenti talune espressioni formalmente riferibili al “secondo avviso” non poteva, infatti, assumere rilievo dirimente, dovendosi avere riguardo alla sostanza della censura piuttosto che alla sua formulazione letterale.

Ha pertanto errato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado nell’interpretare la domanda come limitata alla sola prima versione dell’unico atto impositivo e nel dichiarare, conseguentemente, l’appello inammissibile per difetto di interesse dell’Amministrazione. Tale erronea interpretazione ha, altresì, determinato un error in procedendo, avendo i giudici d’appello assunto il passaggio in giudicato di statuizioni relative a un atto che, in realtà, non era mai venuto meno.

La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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