Contributi volontari a fondo pensione integrativo non deducibili dalla base imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 15766 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare integrativa per il personale bancario, i contributi versati al fondo per scelta volontaria, e non in ottemperanza a disposizioni di legge, non possono essere defalcati dalla base imponibile della prestazione erogata in forma di capitale. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis, restano fiscalmente esenti soltanto i contributi previdenziali e assistenziali di carattere obbligatorio. La circostanza che la somma capitalizzata sia stata corrisposta in forza di un accordo transattivo, ovvero di un’iniziativa unilaterale del fondo, è irrilevante ai fini impositivi.
Il Fatto
Un contribuente, già dipendente di un istituto di credito dal 1962 al 1996, era stato iscritto al fondo previdenziale integrativo aziendale, versando una percentuale variabile della retribuzione, in ogni caso superiore al 4 per cento. L’erogazione della rendita era stata interrotta nel 2006 e sostituita dalla corresponsione di un importo in forma capitale. Il Fondo, operando quale sostituto d’imposta, aveva assoggettato l’intera somma a tassazione, senza dedurre le somme versate dal contribuente.
Il contribuente proponeva istanza di rimborso, rimasta senza risposta, e impugnava il silenzio rifiuto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva le sue difese. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla CTR. L’Amministrazione finanziaria ricorreva quindi per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., dolendosi della ritenuta deducibilità dei contributi versati a titolo volontario.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato. La Corte rileva che i contributi in questione erano stati pacificamente versati dal lavoratore a titolo convenzionale, senza alcun obbligo di legge. La CTR, pur avendo correttamente ricostruito il meccanismo dell’incrocio contributivo (chassé croisé), non aveva esaminato la specifica questione sottoposta dall’Amministrazione, ossia la natura volontaria della contribuzione.
La Corte richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui il Fondo Comit, iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, con prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica. Da ciò deriva che la base imponibile delle prestazioni erogate non può che essere costituita dall’intera somma corrisposta, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata anche mediante il precedente Cass. sez. V, 12.12.2023, n. 34707, ha ribadito che gli unici contributi previdenziali esenti sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003.
Né rileva che la somma capitalizzata sia stata erogata in forza di un accordo transattivo o di un’iniziativa unilaterale del fondo. Il motivo di ricorso è pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso del contribuente.
Nota della Redazione
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