Cartella in concordato preventivo: aggi e interessi inopponibili ma non illegittimi (Cass. civ. Sez. V n. 34450 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo può comprendere sia gli interessi moratori che, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, inizino a decorrere in corso di procedura, sia gli aggi di cui all’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999. Tanto i primi che i secondi non sono illegittimi, ma soltanto inopponibili alla procedura concorsuale, e possono pertanto trovare applicazione fuori dal concorso, salvo che sia ravvisabile un nesso di consecuzione con la successiva procedura fallimentare. A diversa conclusione deve giungersi per le sanzioni relative a violazioni commesse prima del deposito della domanda, la cui riduzione non può essere ancorata alla pendenza della procedura, ma al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità.
Il Fatto
Una società in liquidazione, ammessa nel settembre 2014 al concordato preventivo, riceveva nel 2016 la notifica di una cartella di pagamento relativa a somme dichiarate e non versate per l’anno d’imposta 2012, emerse da controllo automatizzato. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che annullava parzialmente la cartella per interessi moratori e aggi maturati dopo il deposito della domanda di concordato.
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria confermava la decisione, riducendo ulteriormente le sanzioni a un terzo. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, deducendo tre motivi; la società resisteva con controricorso, senza proporre ricorso incidentale sulla parte relativa all’annullamento parziale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 e 17 d.lgs. n. 112 del 1999. È pacifico che la cartella sia stata notificata dopo il deposito della domanda di concordato preventivo e che, sul punto, sia passata in giudicato la statuizione circa la corretta emissione dell’atto per le imposte dichiarate e non versate.
Richiamando l’orientamento consolidato (Cass. n. 14894 del 2024; Cass. n. 3617 del 2025), la Corte ribadisce che la procedura concordataria non è incompatibile con la notifica di cartelle esattoriali, assimilabili al precetto e non coperte dal divieto dell’art. 168 l. fall. L’apertura della procedura non preclude l’accertamento dei crediti tributari pregressi né l’irrogazione di sanzioni e accessori maturati fino a quel momento.
Sul versante degli interessi, il combinato disposto degli artt. 169 e 55 l. fall. sospende il corso degli interessi agli effetti del concorso, ma non nei rapporti tra creditore e debitore, come precisato da Cass. n. 11983 del 2020. La regola opera anche nel concordato: fuori dal concorso gli interessi continuano a decorrere. Pertanto gli interessi moratori che inizino a maturare in pendenza di procedura non sono illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura, potendo trovare applicazione in caso di esito negativo della stessa, con esclusione del solo caso di consecuzione tra le procedure (Cass. n. 26159 del 2024).
Quanto agli aggi, la Corte muove dalla loro natura di corrispettivo per il servizio reso dall’agente della riscossione (Cass. n. 24588 del 2019) e dal principio per cui, nel fallimento, le spese di notifica della cartella non gravano sul concorso (Cass. n. 6646 del 2013). Nel concordato, quando la cartella sia notificata dopo il deposito della domanda, la realizzazione del credito non passa attraverso un’attività di riscossione, ma dall’adempimento della proposta: gli aggi non sono opponibili alla procedura, pur restando legittimamente richiedibili fuori dal concorso.
Il terzo motivo, relativo alle sanzioni, è parimenti fondato. La riduzione ex art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997 è ancorata al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione di irregolarità: la Commissione tributaria regionale, senza distinguere tra violazioni preconcorsuali e condotte tenute in pendenza di procedura, è incorsa in una falsa applicazione della norma. Le sanzioni per condotte anteriori al deposito della domanda restano dovute.
Il ricorso è accolto nei termini della motivazione; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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