Tarsu, appello del dirigente tributi e onere di prova dei rifiuti speciali (Cass. civ. Sez. V n. 15790 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tarsu, il dirigente dell’ufficio tributi è munito di jus postulandi non solo per resistere al ricorso del contribuente, ma anche per proporre l’appello avverso la decisione di primo grado, senza necessità del ministero di un difensore. L’esclusione dalla tassa per le superfici ove si producono di regola rifiuti speciali tossici o nocivi integra una eccezione che il contribuente deve allegare e provare, non una regola generale. La censura che introduce in cassazione questioni non prospettate nei motivi di impugnazione dell’atto impositivo è inammissibile, non potendo il giudizio di legittimità supplire alle deficienze delle allegazioni di parte. La tutela del legittimo affidamento resta assoggettata alle regole generali del processo.

Il Fatto

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune aveva recuperato a tassazione la Tarsu dovuta per gli anni dal 2005 al 2010. La Commissione tributaria provinciale accoglieva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma integrale, accoglieva l’appello del Comune.

Il giudice del gravame rilevava che le tariffe del tributo vanno determinate per categorie omogenee di attività, tenendo conto del costo del servizio e dell’idoneità a produrre rifiuti dei locali tassati; che il contribuente non aveva provato l’esclusiva produzione di rifiuti speciali né aveva indicato ragioni di riduzione o esclusione dalla tassazione; che i rifiuti prodotti erano legittimamente assimilati a quelli urbani. Il contribuente ricorreva per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Sui primi tre motivi, esaminati congiuntamente, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il sindaco conserva la titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ma restano salve le ipotesi legalmente tipizzate in cui l’ente sta in giudizio senza ministero di legale. In particolare, l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e l’art. 3-bis d.l. n. 44/2005, conv. in l. n. 88/2005, attribuiscono lo jus postulandi al dirigente dell’ufficio tributi anche per la proposizione dell’appello. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è quindi manifestamente infondata.

Sul quarto e quinto motivo, la Corte rileva che viene in considerazione una questione nuova, non esaminata dal giudice del gravame e introdotta in giudizio mediante un allegato alla consulenza di parte. La tutela del legittimo affidamento, sancita dall’art. 10, comma 1, l. n. 212/2000, resta assoggettata alle regole generali del processo: il contribuente che intende contestare la pretesa deve proporre tempestivo ricorso avverso l’atto impositivo.

La Corte ribadisce che la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla deficienza delle allegazioni di parte. Nel giudizio di cassazione sono precluse non solo le domande nuove, ma anche le nuove questioni di diritto che postulino indagini di fatto non compiute dal giudice di merito.

Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: l’obbligo generale di contraddittorio sussiste esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati opera solo nei casi specificamente sanciti. La novella del d.lgs. n. 219/2023 è ritenuta inapplicabile nella fattispecie.

I residui motivi (sesto, settimo e ottavo) sono inammissibili, perché involgono accertamenti in fatto del giudice del gravame e nozioni riservate al merito. La causale di esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 costituisce deroga alla regola generale e integra un’eccezione i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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