Nessuna sanzione per infedele dichiarazione IMU se rispettata la delibera comunale (Cass. civ. Sez. V n. 15788 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la delibera adottata dall’Ente impositore ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997 fornisce le uniche indicazioni predeterminate per individuare il valore venale delle aree edificabili e non è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione quando la condotta del contribuente si sia uniformata a detta delibera. La disposizione dell’art. 59 trova applicazione anche con riferimento all’IMU, essendo il presupposto oggettivo del tributo omologo a quello dell’ICI e non essendo stata la disposizione abrogata dal d.l. n. 201/2011. L’infedeltà dichiarativa, radicandosi nell’apprezzamento di valore posto a fondamento della rettifica, esclude la volontarietà e la colpevolezza della condotta allorché il contribuente abbia fatto affidamento sulle previsioni comunali, opera la presunzione di colpevolezza e non è consentito al giudice di merito applicare sanzioni in assenza di obiettiva incertezza.

Il Fatto

Un Comune emetteva un avviso di accertamento IMU nei confronti di una società per l’anno 2012, in relazione al possesso di aree edificabili. La contribuente impugnava l’atto e il giudice di primo grado disattendeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3282/2019, accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, confermando i criteri di determinazione della base imponibile ma escludendo la legittimità della sanzione applicata.

Il Comune ricorreva per cassazione articolando tre motivi. La società resisteva con controricorso. La questione centrale concerneva la possibilità di irrogare la sanzione per infedele dichiarazione in presenza di uno scarto tra il valore dichiarato e quello accertato, quando la contribuente si era attenuta alle previsioni della delibera comunale di determinazione dei valori delle aree.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, prospettante la nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato ritenuto destituito di fondamento. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel caso di specie la sentenza impugnata esponeva in modo inequivoco le ragioni del decisum, con specifico riferimento ai dati fattuali e alla loro qualificazione.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati parimenti rigettati. La Corte ha ribadito che l’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997 trova applicazione anche con riferimento all’IMU, richiamando i precedenti Cass. n. 32532 del 2022 e n. 25781 del 2022. La disposizione è stata mantenuta in vigore dal d.l. n. 201/2011, che ha abrogato solo le lettere d), e) ed h) del medesimo comma 1.

Nel merito sanzionatorio, la Corte ha osservato che il giudice del gravame aveva escluso la colpevolezza della contribuente valorizzando il dato obiettivo della contestata infedeltà dichiarativa. L’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione presupponeva connotazioni evolutesi nel tempo, non allegate a fondamento del ricorso. La Corte ha richiamato il principio per cui, in mancanza di delibere comunali, il cittadino opera una mera previsione, e se questa si riveli errata il contribuente è tenuto ad uniformarsi all’accertamento, ma la condotta, priva di volontarietà e colpevolezza, non può essere sanzionata (Cass. n. 20872 del 2010; Cass. n. 26077 del 2015).

La Corte ha inoltre precisato che l’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 richiede la consapevolezza del contribuente, essendo insufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, come affermato dai precedenti Cass. n. 2139 del 2020 e n. 12901 del 2019. Il ricorso è stato rigettato con condanna del Comune alle spese e applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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