Motivazione per relationem nulla se non esamina i motivi di appello (Cass. civ. Sez. V n. 15787 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale che si limiti a motivare per relationem alla decisione di primo grado mediante mera adesione, senza illustrare le censure dell’appellante e le ragioni della loro reiezione, restando così impossibile individuare il thema decidendum. Tale vizio non sussiste quando la ratio della decisione risulti comunque desumibile dal contesto. È invece fondato il motivo che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alle sanzioni, sussistendo una vistosa divaricazione rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

Un contribuente impugnava davanti alla CTP di Palermo l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2010, applicando gli studi di settore, aveva accertato maggiori ricavi, con conseguenti maggiori pretese a titolo di Irpef, Iva e Irap.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che i maggiori ricavi andassero calcolati con un diverso studio di settore. La commissione tributaria regionale rigettava sia l’appello del contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando il difetto di motivazione della sentenza d’appello e l’omessa pronuncia sulle sanzioni.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre alla falsa applicazione degli artt. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993 e 10 della legge n. 146 del 1998, censurando un assoluto difetto di motivazione.

La Corte ricorda il proprio orientamento: in tema di processo tributario è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale che, priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante e delle ragioni della loro reiezione, si limiti a motivare per relationem alla decisione impugnata mediante mera adesione (Cass. n. 24452 del 2018; Cass. n. 15884 del 2017). In tali casi resta impossibile individuare il thema decidendum e non può ritenersi che la condivisione sia stata raggiunta attraverso l’esame dei motivi di gravame.

Nel caso concreto, tuttavia, la ratio della decisione risulta desumibile dal contesto: il deficit motivazionale postulato non sussiste e il motivo è infondato.

Con il secondo motivo l’Agenzia censurava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo incidentale riguardante le sanzioni.

Il motivo è fondato. Il ricorso dà conto della censura, della quale la CTR si è del tutto disinteressata, con una vistosa divaricazione rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte accoglie quindi il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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