Il calcolo del termine semestrale per l’impugnazione segue il criterio ex nominatione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7927 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sei mesi per l’impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, si calcola secondo il criterio ex nominatione e non ex numeratione dierum, scadendo nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ridotta dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014 al solo mese di agosto, non costituendo un termine “di un mese” ma di 31 giorni, va computata ex numeratione dierum. Se il termine così prorogato scade di sabato, esso è ulteriormente differito al primo giorno non festivo, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, emesso dal Comune in relazione ad un’area di 3.200 mq, qualificata come edificabile. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche confermava la decisione, ritenendo che l’area non potesse considerarsi mera pertinenza di un adiacente opificio industriale inagibile. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della pronuncia per motivazione apparente e la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 in tema di qualificazione dell’area come pertinenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune. Il termine di sei mesi, decorrente dal 29 luglio 2024, andava calcolato secondo il principio di cui all’art. 2963, comma 4, c.c., ossia con criterio ex nominatione, scadendo il 29 gennaio 2025. A tale scadenza andava però applicata la sospensione feriale, che la legge n. 742/1969, come modificata, limita al periodo dal 1° al 31 agosto. Poiché la sospensione non è un termine “di un mese” ma di 31 giorni, essa va computata ex numeratione dierum, sicché il termine finale cadeva sabato 1° marzo 2025, prorogato ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c. a lunedì 3 marzo 2025, data di effettiva notifica del ricorso.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Il controllo sulla motivazione, nel giudizio di legittimità, è limitato ai casi di motivazione apparente, ovvero quando il provvedimento non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva fornito una motivazione non errata né illogica, avendo escluso la natura pertinenziale dell’area per la sua superficie notevole e per la mancata prova della conoscenza, in capo all’ente impositore, di tale caratteristica. La contestazione della ricorrente mirava a una rivalutazione del merito, non ammissibile in sede di legittimità.
Il tentativo di riproporre la medesima questione come vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è stato dichiarato inammissibile, in applicazione del comma 4 della stessa disposizione, che esclude tale censura nei casi di doppia conforme. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, poiché la società non si confrontava con le ragioni della sentenza impugnata e sollecitava una valutazione congiunta delle aree, rinviando sine die l’autonoma imposizione dell’area asseritamente pertinenziale al momento della futura demolizione dell’edificio. La Corte ha pertanto condiviso la proposta di definizione accelerata, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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