Rifiuti speciali non assimilati, esclusa l’esenzione dal tributo (Cass. civ. Sez. V n. 15929 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU/TIA, il mancato esercizio del potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g) non comporta l’inapplicabilità del tributo, ma rende applicabile la sola esenzione dalla tassazione prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, limitatamente alla parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati. L’esonero integra un’eccezione i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare. La facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali, cui applicare una percentuale di riduzione, esige uno specifico esercizio regolamentare, restando altrimenti le superfici esenti da tassazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di pagamento TARSU/TIA per gli anni 2009 e 2012, emesso dal Comune. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, annullava integralmente l’atto impositivo, rilevando che il Comune non aveva previsto nel proprio Regolamento alcuna assimilazione tra rifiuti urbani e speciali.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme in materia di assimilazione e l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui la circostanza che la contribuente aveva richiesto non l’esenzione, ma una riduzione per interventi tecnico-organizzativi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti da attività economiche. Per le annualità successive al 1997 assumono rilievo decisivo le indicazioni dei regolamenti comunali in materia di assimilazione, come già affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità.
La disciplina del decreto Ronchi distingue la privativa comunale, che opera in presenza di rifiuti urbani e assimilati, dalla possibilità di sottrarvisi per i rifiuti assimilati comprovatamente avviati al recupero. In tal caso non si determina una riduzione della superficie tassabile, ma il diritto a una riduzione tariffaria a consuntivo, proporzionale alla quantità effettivamente avviata al recupero.
Il passaggio centrale riguarda l’ipotesi in cui l’assimilazione non sia stata disposta dall’ente locale. La Corte esclude che operi il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, e afferma che trovi applicazione la pregressa disciplina del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3. Quest’ultimo esclude dalla superficie tassabile la parte ove, per struttura e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, la cui esenzione deve essere allegata e provata dal contribuente.
Ne consegue che il primo motivo è fondato: la Commissione tributaria regionale ha erroneamente applicato l’esenzione sull’unico presupposto della mancanza di delibera di assimilazione, invece di limitarla alle superfici di formazione esclusiva dei rifiuti speciali non assimilati.
Il secondo motivo è parzialmente accolto. La contribuente aveva chiesto, con la denuncia originaria, una riduzione e non l’esenzione: l’omessa motivazione su questo fatto decisivo integra il vizio denunciato. È invece inammissibile la doglianza sulla provenienza dei rifiuti da altre attività del centro commerciale, trattandosi di apprezzamento di fatto non tempestivamente contestato nel merito, con conseguente violazione del principio di specificità del ricorso.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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