Decreto tavolare di reclamo non ha efficacia di giudicato sull’ipoteca (Cass. civ. Sez. I n. 15928 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale o la corte d’appello, ai sensi degli artt. 126 ss. del r.d. n. 499/1929, definiscono in sede di reclamo il procedimento tavolare di iscrizione nei libri fondiari è provvedimento privo di carattere decisorio, inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo e a formare giudicato sostanziale. La definitività del decreto tavolare non preclude al giudice ordinario di accertare l’inesistenza del diritto intavolato, né di qualificare diversamente il contenuto del diritto reale. Ne consegue che, in sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale non può fondare l’opponibilità dell’ipoteca alla massa fallimentare sulla sola reintavolazione con il grado originario disposta dal giudice tavolare, dovendo verificare se l’ipoteca fosse effettivamente esistente prima della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 45 l. fall.
Il Fatto
Il tribunale, in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla banca avverso lo stato passivo del fallimento della società, aveva riconosciuto la collocazione ipotecaria di un proprio credito, ammesso dal giudice delegato solo al chirografo perché dal libro fondiario non risultava alcuna iscrizione ipotecaria a quel titolo.
Il giudice tavolare, con decreto, aveva ordinato la reintavolazione dell’ipoteca con il grado originario, cancellata nel 2018 per mero errore materiale. Il reclamo della società era stato respinto con decreto collegiale non appellabile ex art. 130 bis l. Tav. Il tribunale aveva quindi ritenuto che l’ipoteca, pur non intavolata alla data di dichiarazione del fallimento, fosse comunque opponibile alla massa ai sensi dell’art. 45 l. fall., dovendosi considerare esistente dall’epoca della prima intavolazione. La società ha chiesto la cassazione del decreto con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La Corte ricostruisce la natura del provvedimento tavolare di reclamo: esso si ricollega al semplice accertamento, inserito in un procedimento di carattere amministrativo, della sussistenza di ostacoli formali all’iscrizione. A tale accertamento è del tutto estranea la risoluzione di controversie sui diritti soggettivi delle parti.
Secondo l’art. 94 del r.d. n. 499/1929, l’indagine rilevante ai fini dell’iscrizione è soltanto quella volta a verificare l’insussistenza di ostacoli di carattere formale: assenza di ragioni ostative risultanti dal libro fondiario o connesse alla capacità delle parti, connessione della domanda con i documenti prodotti, presenza in essi dei requisiti di legge. Resta salva l’impugnativa in via contenziosa dell’intavolazione a norma dell’art. 61 del citato r.d., da parte di chi ritenga leso il proprio diritto.
Nel sistema tavolare la definitività del decreto non preclude dunque la possibilità di dimostrare, davanti al giudice ordinario, l’insussistenza del diritto intavolato. La conformità delle iscrizioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale. L’intavolazione è assistita da una presunzione di legittimità del titolo, cui si ricollega la pubblica fede, ma tale presunzione può essere vinta con prova contraria da chi assuma la lesione del proprio diritto.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 10379 del 1997; Cass. n. 9598 del 1991; Cass. n. 24151 del 2006; Cass. SU n. 6332 del 1980; Cass. n. 338 del 2001). Precisa inoltre che l’efficacia costitutiva dell’intavolazione non afferisce alla quantità o all’estensione materiale del diritto, che può essere accertata con gli opportuni mezzi di prova: all’iscrizione non si ricollega alcun effetto probatorio vincolante, né essa osta a una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto reale (Cass. n. 12382 del 2005; Cass. n. 25491 del 2008; Cass. n. 23958 del 2013).
Il tribunale, che aveva fondato l’opponibilità dell’ipoteca sulla sola reintavolazione con il grado originario, non si è attenuto a tali principi. Avrebbe dovuto accertare se, al di là del decreto tavolare, l’ipoteca fosse effettivamente esistente prima della dichiarazione di fallimento della debitrice o se, al contrario, dovesse considerarsi giuridicamente estinta in forza dei rilievi sollevati dal curatore. Il decreto è pertanto cassato, con rinvio al tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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