Revocazione per errore di percezione sulla domanda ritualmente proposta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16086 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Se il giudice di merito nega l’esistenza di una domanda che era stata ritualmente proposta, motivando su tale assunta insussistenza, la sentenza è affetta da errore revocatorio e deve essere impugnata con la revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non con i mezzi ordinari. In tal caso non sussiste relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Se invece il giudice omette l’esame della domanda senza affermarne espressamente l’insussistenza, si configura un error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurabile con l’impugnazione ordinaria.

Il Fatto

Il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte d’appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per abbandono del posto di lavoro, a seguito di un diverbio e di una colluttazione con un superiore gerarchico.

Il giudice di appello ha respinto il ricorso revocatorio, rilevando che l’errore dedotto non integrava le condizioni dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sia perché imputava al giudice una inesatta valutazione di diritto, sia perché la domanda di nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 cod. civ. era stata comunque delibata e respinta nel merito. Avverso tale statuizione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il datore di lavoro è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte ricostruisce la distinzione tra le due ipotesi rilevanti in materia. Se il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda ritualmente proposta e motiva la decisione affermando che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza è affetta da errore revocatorio e va impugnata con la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

In questa evenienza non vi è alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il vizio attiene alla percezione degli atti di causa. La Corte richiama sul punto i precedenti Cass. n. 12958 del 2011, Cass. n. 27555 del 2011 e Cass. n. 30850 del 2018.

Diversa è l’ipotesi in cui il giudice si limiti a omettere l’esame della domanda, senza affermarne espressamente l’insussistenza: in tal caso opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il vizio va censurato con i mezzi ordinari di impugnazione, trattandosi di error in procedendo.

Nel caso concreto la sentenza impugnata per revocazione non aveva omesso di statuire sulla domanda di nullità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ.. Dopo averne rilevato l’inammissibilità per tardività, il giudice di appello aveva comunque esaminato la domanda nel merito, escludendo che fosse stato intimato alcun licenziamento “per malattia”, posto che il lavoratore era stato sospeso dal servizio all’atto della contestazione disciplinare e nessuna richiesta di giorni di malattia era stata inoltrata.

Tale statuizione di merito era stata autonomamente impugnata con ricorso per cassazione, circostanza che conferma la non riconducibilità della vicenda all’errore revocatorio. La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso e nulla sulle spese in assenza di controricorrente, dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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