Mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato: irrilevante il CCNL applicato di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16150 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico deve trovare fondamento esclusivo nella legge e nella contrattazione collettiva del comparto di appartenenza. L’amministrazione non ha alcun potere di disporre del contratto collettivo applicabile e non può attribuire emolumenti non previsti da tale fonte, neppure se di miglior favore. È pertanto nullo l’atto deliberativo con cui l’ente recepisca un contratto collettivo diverso da quello correttamente individuato. Il lavoratore non acquisisce alcuna posizione giuridica tutelabile in forza dell’applicazione di fatto di un contratto privatistico, sicché non può invocare le differenze retributive per mansioni superiori calcolate su quel contratto. Alla fattispecie non si applica l’art. 2126 c.c., che riguarda la prestazione resa in forza di contratto nullo e non la sua irregolare regolamentazione mediante atto dispositivo viziato.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un consorzio autostradale fino al 30 giugno 2008, aveva agito davanti al Tribunale di Messina per ottenere le differenze retributive conseguenti allo svolgimento, dal 1997 al 28 febbraio 2007, di mansioni superiori ascrivibili al livello A, mentre era inquadrato nel livello A1. Una precedente sentenza aveva già riconosciuto le differenze fino al novembre 2005.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, rilevando che il consorzio, ente pubblico non economico, aveva applicato ai dipendenti il CCNL Autostrade e Trafori anziché la contrattazione regionale imposta dall’art. 24, L.R. Sicilia n. 10/2000. La Corte d’appello di Messina, pur condividendo tale qualificazione, aveva accolto l’appello applicando l’art. 2126 c.c. e quantificando le differenze sulla base del contratto privatistico di fatto applicato. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il costante orientamento per cui, nel pubblico impiego privatizzato, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nemmeno se di miglior favore (Sez. L n. 31387 del 2019). Ai sensi dell’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva: non basta un atto deliberativo dell’amministrazione, occorrendo a pena di nullità la conformità dell’atto alla contrattazione.
Tale conformità va valutata rispetto al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile. Il parametro per verificare il principio di parità di trattamento economico di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 165/2001 è infatti il contratto del comparto di appartenenza, rispetto al quale l’amministrazione non ha potere di disposizione. Non rileva l’applicazione di fatto di un contratto diverso ad altri dipendenti, neppure se avvenuta in forza di sentenza passata in giudicato (Sez. L n. 6090 del 2021).
Ne deriva che, in caso di riconoscimento di un trattamento economico maggiore rispetto a quello della contrattazione correttamente applicabile, il riconoscimento è affetto da nullità e l’amministrazione, nel rispetto dell’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità mediante la ripetizione delle somme erogate senza titolo (Sez. L n. 13479 del 2018; Sez. L n. 6715 del 2021). Il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo se l’atto è conforme alla volontà delle parti collettive (Sez. L n. 15902 del 2018).
La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.: la norma riguarda la prestazione resa in base a un contratto nullo, non l’ipotesi in cui il vizio di nullità concerna la regolamentazione del rapporto tramite un atto dispositivo viziato, con cui l’amministrazione applichi un trattamento diverso da quello previsto dalla fonte vincolante.
Il percorso della Corte territoriale si è dunque discostato da tali principi, avendo ritenuto che l’individuazione del contratto privatistico facesse sorgere un vero e proprio diritto alla conservazione del trattamento. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli ulteriori. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria; le spese dell’intero processo sono compensate per giusti motivi.
Nota della Redazione
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