Indennità uso mezzo proprio per spostamento a sede diversa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1846 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, che attribuisce l’indennità di uso del mezzo di trasporto “al lavoratore che usa un mezzo di trasporto”, non limita il rimborso al solo tragitto compiuto in costanza di orario di lavoro. Rientra quindi nell’ambito di applicazione della norma collettiva la fattispecie del dipendente che, su specifica direttiva aziendale impartita di volta in volta e nell’interesse dell’impresa, utilizzi un mezzo proprio per raggiungere un luogo di lavoro diverso dalla sede originariamente pattuita. L’indennità contrattuale non resta assorbita dall’accordo sindacale aziendale che preveda un emolumento di diversa natura, qualificato come compenso per straordinario. L’interpretazione del testo negoziale integra accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica, non per la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della società con mansioni di autista di autotreni e autoarticolati, era stato assunto con sede di lavoro in Rovereto. Dalla primavera del 2014 la società aveva attrezzato un nuovo piazzale di sosta a Sommacampagna, distante circa 70 km, e con un accordo sottoscritto con la RSU nel maggio 2014 aveva concordato lo spostamento delle macchine necessarie, riconoscendo ai lavoratori un importo fisso per le giornate di lunedì e venerdì di ogni settimana lavorata nella nuova località.
Il lavoratore ha agito per ottenere il rimborso delle spese sostenute con mezzo proprio per ogni spostamento. La Corte d’Appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto al rimborso ex art. 28 del CCNL, liquidando la somma secondo le tabelle chilometriche ACI. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto i propri precedenti nn. 12258/2023 e 12277/2023, che in analoghe controversie avevano respinto ricorsi della medesima società basati su motivi identici, e dichiara di volervisi conformare in assenza di ragioni sopravvenute.
Il primo motivo, relativo alla mancata contestazione dei fatti, è dichiarato inammissibile: spetta al giudice del merito valutare l’esistenza e il valore della condotta di non contestazione. Nel caso concreto, decisivo è il fatto, non contestato, che al lavoratore fosse stato ordinato di assumere talvolta servizio in luogo diverso dalla sola sede pattuita in contratto.
Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 28 del CCNL. La Corte osserva che l’unico motivo che ne censura specificamente l’interpretazione è il terzo, con il quale però non si contesta la lettura della norma collettiva nazionale, bensì la sua applicazione al caso concreto, assumendo che l’indennità presupporrebbe lo svolgimento della prestazione con mezzo proprio e in costanza di orario di lavoro. La norma collettiva, si legge, non dispone espressamente che il rimborso competa al solo lavoratore che usi il mezzo “per eseguire la prestazione lavorativa”; la sentenza impugnata ha quindi plausibilmente ricondotto alla previsione l’ipotesi del dipendente comandato a presentarsi in altro luogo, su direttiva aziendale e nell’interesse aziendale, usando un mezzo di cui doveva sostenere le spese.
Quanto al secondo motivo, concernente la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro, la Corte lo ritiene infondato perché la relativa questione non assume valenza decisiva: oggetto del contendere non è la qualificazione del tempo, ma il riconoscimento dell’indennità ex art. 28 CCNL.
Il quarto, quinto e sesto motivo sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che l’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica. Di fronte a una delle possibili e plausibili letture del testo negoziale non è consentito dolersi in sede di legittimità che ne sia stata privilegiata un’altra. La parte ricorrente si limita a rivendicare una interpretazione alternativa, senza censurare adeguatamente la ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte territoriale, che aveva escluso l’assorbimento del rimborso spese da parte dell’accordo aziendale del 2014. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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