Istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 16370 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite, giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di novanta giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Tale comportamento, infatti, non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno ab origine gli effetti. L’istanza non può essere derubricata a mera richiesta di autotutela, essendo diretta a ottenere lo spatium deliberandi previsto dalla legge. La legitimatio ad processum attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e può essere accertata in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato; la produzione del relativo documento, ammissibile pure in cassazione, sana retroattivamente le irregolarità dei gradi precedenti.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società contribuente destinataria di un avviso di accertamento in materia di imposte dirette. Prima dell’impugnazione, la società aveva presentato all’Amministrazione un’istanza formalmente qualificata come istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 218 del 1997.

L’Agenzia delle entrate eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dell’appello per tardività, sostenendo che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine. Nel giudizio di merito la CTR aveva invece ritenuto tempestiva l’impugnazione, proprio in ragione della sospensione determinata dall’istanza. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi, investendo sia la questione dei termini sia profili di legittimazione processuale e di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva violazione di legge e omessa motivazione. Il giudice di appello non ha omesso di motivare né violato la legge, essendosi conformato alla consolidata interpretazione giurisprudenziale: il ricorso era tempestivo perché la contribuente aveva presentato l’istanza di accertamento con adesione.

La Sezione dà continuità al proprio orientamento (Cass. Sez. V, ordinanza n. 27274 del 24.10.2019): la mancata comparizione alla definizione in via amministrativa non interrompe la sospensione del termine di novanta giorni. Il comportamento non è equiparabile alla rinuncia formale all’istanza. Analogo ragionamento vale per la qualificazione dell’istanza, che non può essere derubricata a richiesta di autotutela (Cass. Sez. V, ordinanza n. 21096 del 24.08.2018): il decorso del termine di sospensione segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione.

Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte li dichiara inammissibili. La seconda censura non tiene conto della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, applicabile alla sentenza impugnata: il vizio motivazionale va dedotto come omesso esame di un fatto decisivo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 19881 del 2014.

Nel merito, la legitimatio ad processum può essere accertata in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità (Cass. Sez. L n. 267 del 1995; conformi Cass. Sez. III n. 8722 del 1998 e Cass. Sez. II n. 8826 del 2015). Non esiste alcun giudicato interno in senso contrario: la CTR aveva compiuto un accertamento motivato sulla qualità di amministratore delegato e sulla delibera del consiglio di amministrazione. È formalistica la doglianza sulla mancata allegazione della delibera al ricorso introduttivo.

Il quarto motivo è inammissibile per concorrenti profili: la contraddittorietà motivazionale andava censurata ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014) e la doglianza è generica rispetto a una motivazione ampia. Il quinto motivo è inammissibile: il giudice ha valutato gli indizi nel loro complesso, in un giudizio non atomistico (Cass. n. 12002 del 2017). I motivi sesto e settimo, infine, sono inammissibili perché calibrati sull’IVA, non oggetto del processo, relativo a IRES e IRAP. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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