Riorganizzazione di gruppo e abuso del diritto: no a esclusione aprioristica (Cass. civ. Sez. V n. 16366 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che un atto di riorganizzazione societaria interna a un gruppo persegua finalità di migliore organizzazione delle attività imprenditoriali non sottrae l’operazione, di per sé, al campo di applicazione della disciplina antielusiva. L’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, non esclude gli atti di organizzazione delle attività economiche all’interno di un gruppo societario. Il giudice di merito che si limiti ad affermare la libertà dell’imprenditore di scegliere gli strumenti negoziali ritenuti più idonei, senza verificare in concreto la sussistenza di reali ragioni economiche, motiva in modo meramente assertivo. Nel giudizio di rinvio occorre accertare se, dopo la cessione del ramo d’azienda, la società cedente sia rimasta operativa per un apprezzabile periodo di tempo, sì da escludere l’elusività dell’operazione rispetto a una fusione per incorporazione asseritamente fisiologica.
Il Fatto
Con due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate recuperò a tassazione, ai fini Ires e Irap, una quota di ammortamento dell’avviamento iscritta dalla contribuente per euro 607.925, pari a 1/18 del valore del ramo d’azienda “Ingegneria e Impianti” acquisito da altra società del gruppo. Secondo l’Ufficio, gli atti di riorganizzazione erano privi di ragioni economiche e finalizzati a conseguire una doppia deduzione delle perdite, con aggiramento del divieto di riporto delle perdite pregresse in violazione dell’art. 172, comma 7, Tuir.
La contribuente impugnò gli avvisi dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse i ricorsi. La C.T.R. del Lazio, su appello principale dell’Ufficio e incidentale della società, confermò le decisioni di primo grado. Avverso le sentenze di appello l’Agenzia ha proposto ricorsi per cassazione, resistiti dalla società con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e, in via preliminare, ne afferma la tempestività: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., scaduto il 23/6/2020, deve essere computato tenendo conto della sospensione dei termini disposta dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, cumulabile con la sospensione feriale, secondo il principio già affermato da Sez. V n. 2095 del 2023.
Nel merito i due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, sono fondati. Le sentenze impugnate sono meramente assertive: si sono limitate a escludere l’elusività delle operazioni sulla base di una asserita libertà degli operatori economici di scegliere gli strumenti negoziali più idonei alla migliore organizzazione delle attività imprenditoriali.
Tale conclusione si pone in contrasto con l’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non esclude dal campo di applicazione della normativa antielusiva gli atti di organizzazione delle diverse attività economiche all’interno di un gruppo societario. Le sentenze vanno dunque cassate. Il giudice del rinvio dovrà accertare la sussistenza di reali ragioni imprenditoriali alla base della cessione del ramo d’azienda, considerando che, se dopo la cessione la società cedente sia rimasta operativa nel settore dei beni culturali per un apprezzabile periodo di tempo, non potrebbe affermarsi l’elusività della cessione in luogo di una asseritamente fisiologica fusione per incorporazione.
Quanto al ricorso incidentale, è fondato il primo motivo. La società aveva fatto valere già in primo grado l’illegittimità degli avvisi per omessa attivazione del contraddittorio amministrativo ex art. 37 bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. Avendo la C.T.P. accolto i ricorsi per motivi diversi, la questione era stata riproposta in appello, ma la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi. Il giudice del rinvio dovrà esaminarla per prima, per il suo carattere pregiudiziale. Il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese, resta assorbito.
Nota della Redazione
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