Notifica degli avvisi di accertamento: la procedura per irreperibili postula ricerche effettive (Cass. civ. Sez. 5 n. 12378 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli avvisi di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è legittima solo quando il messo non reperisca il destinatario perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che risulti accertato, mediante ricerche effettive e specifiche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito del medesimo Comune del domicilio fiscale. Non è sufficiente la compilazione di un modello prestampato con espressioni generiche. La notifica è invece nulla quando l’Amministrazione finanziaria, pur conoscendo il nuovo indirizzo del contribuente, abbia illegittimamente adoperato la procedura per i soggetti irreperibili. La nullità della notificazione degli atti presupposti determina l’invalidità derivata della cartella di pagamento. Le questioni assorbite in primo grado devono essere riproposte dall’appellato, anche contumace, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, per poter essere esaminate dal giudice di appello.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella esattoriale, deducendo di non aver ricevuto regolare notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti, relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2005 e 2006 e non impugnati nei termini. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando la cartella per nullità della notifica degli atti presupposti, eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 nei confronti del liquidatore della società; decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendo che la notifica fosse stata correttamente eseguita nel luogo di residenza anagrafica del liquidatore e che, solo a seguito dell’esito negativo, si fosse legittimamente fatto ricorso alla procedura per soggetti irreperibili.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui la procedura di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 può essere utilizzata solo qualora il notificatore non reperisca il destinatario per trasferimento in luogo sconosciuto. Tale presupposto richiede che il messo abbia svolto ricerche adeguate, specificamente attestate nella relata, volte a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale, e non possa ridursi a generiche espressioni su un modello prestampato.
Nel caso di specie, la CTR aveva accertato che la notifica era avvenuta a un indirizzo diverso da quello comunicato all’Amministrazione con la dichiarazione di variazione dati e che l’Ufficio era a conoscenza del trasferimento dello studio professionale del liquidatore. La Corte ha quindi confermato la nullità della notifica per l’illegittimo ricorso alla procedura per irreperibili, nonostante l’Amministrazione disponesse dei dati per eseguire la notifica secondo le regole ordinarie, con conseguente invalidità derivata della cartella.
Con il secondo motivo, l’Agenzia lamentava la mancata pronuncia sul merito della pretesa, che la contribuente aveva contestato in primo grado. La Corte ha respinto anche questa doglianza, osservando che la società non si era costituita in appello e non aveva riproposto le questioni assorbite ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, onere che grava anche sull’appellato contumace. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
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Nota della Redazione
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