Studi di settore e rettifica analitico-induttiva oltre soglia del 40 per cento (Cass. civ. Sez. V n. 16368 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il divieto di procedere a rettifica con metodo analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici, previsto dal comma 4-bis dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 296 del 2006, opera nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta per cento di scostamento tra ricavi o compensi dichiarati e quelli accertati. Tale disposizione si applica già dal periodo d’imposta 2006, ma non vincola l’Ufficio quando la discordanza tra congruità dello studio di settore e accertamento supera la predetta soglia, ovvero i cinquantamila euro. Superato il limite, la rettifica è legittima senza ulteriori motivazioni, risiedendo la relativa giustificazione nella rilevanza dello scostamento. L’appello dell’Amministrazione finanziaria che riproponga le argomentazioni di primo grado è ammissibile, essendo assolto l’onere di specificità dei motivi. È infine inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che solleciti un diverso apprezzamento probatorio.

Il Fatto

Il contribuente, dottore commercialista, risultava coerente con gli studi di settore per il periodo d’imposta 2006. Era tuttavia destinatario di un questionario con richiesta dei registri iva acquisti e delle fatture emesse, nonché della documentazione dei costi indicati nel quadro RE del Modello Unico 2007. All’esito del riscontro, e in assenza di contraddittorio ulteriore, l’Ufficio emetteva avviso di accertamento con ricostruzione analitico-induttiva del reddito, tassando la differenza tra quanto esposto in coerenza con gli studi di settore e il maggior reddito accertato.

Il giudice di prossimità accoglieva parzialmente le ragioni del contribuente, rilevando l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio per difetto di specificazione dei motivi del ricorso all’accertamento induttivo e per l’applicazione delle tariffe minime professionali, ormai abrogate. L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva accolto e l’originaria impugnazione rigettata. Il contribuente ricorre quindi in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi di impugnazione e li rigetta tutti. Quanto al primo, il ricorrente deduceva l’error in procedendo per mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto d’appello notificato a mezzo posta. La censura è infondata: nel processo tributario non è causa di inammissibilità il deposito dell’avviso di ricevimento del plico in luogo della ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, oppure l’avviso certifichi l’avvenuta ricezione entro il termine di decadenza (Cass. S.U. n. 13452/2017).

Il secondo motivo contesta l’ammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, essendosi l’Ufficio limitato a riproporre le argomentazioni di primo grado. La Corte ritiene la censura non fondata: la sentenza impugnata si è uniformata ai precedenti conformi, secondo cui l’Amministrazione finanziaria che ribadisca le ragioni già dedotte in primo grado assolve comunque l’onere di specificità dell’impugnazione previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 7369/2017, conf. n. 6302/2022).

Il nucleo del ricorso riguarda la violazione del comma 4-bis dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998. La Corte riconosce che tale disciplina è applicabile già al periodo d’imposta 2006, perché il comma 14 dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006 richiama espressamente le relative disposizioni (Cass. n. 17990/2019). Tuttavia la norma non vincola l’Ufficio quando la discordanza tra congruità dello studio di settore e accertamento supera la soglia normativa, profilo sussistente nel caso concreto secondo i valori riportati nella sentenza e non contestati. La possibilità di procedere senza ulteriori motivazioni all’accertamento analitico-induttivo risiede dunque nella rilevanza dello scostamento tra dichiarato e accertato.

Quanto al quarto motivo, centrato sull’uso dei minimi tariffari e su un ragionamento presuntivo, la Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza mira a ottenere un diverso apprezzamento probatorio rispetto a quello del giudice di merito. Il vizio di violazione di legge postula un problema interpretativo della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del merito e può essere censurata solo tramite il vizio di motivazione (Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26610/2015; Cass. n. 24679/2013). Il giudice di merito non è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti. Il quinto motivo, infine, è rigettato perché le produzioni documentali relative agli anni successivi al 2006, non richieste dall’Amministrazione e prive di decisività, sono irrilevanti rispetto alla situazione fiscale dell’anno in esame. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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