Motivo inammissibile per mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 16451 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione con cui si censuri la sentenza d’appello per aver omesso di dichiarare la nullità della decisione di primo grado, qualora il vizio, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, non rientrando fra le ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e il giudice di seconde cure abbia statuito nel merito su tutte le questioni controverse, senza pregiudizio per il ricorrente. Nel processo tributario la rimessione al primo giudice è disciplinata dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale che contempla ipotesi tassative di regressione e costituisce eccezione alla regola del comma 2, secondo cui la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito. Fra tali ipotesi non rientra il vizio di motivazione della sentenza appellata.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a un titolare di impresa individuale un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, una plusvalenza asseritamente realizzata nell’anno 2007 per effetto della cessione a titolo oneroso di un capannone industriale.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la plusvalenza in misura inferiore. La decisione era poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, che respingeva il gravame della parte privata. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente contestava alla Commissione regionale di aver omesso di pronunciare sui motivi di gravame volti a denunciare la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente o carente, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo l’impugnante, anziché statuire su tali censure, il collegio regionale si sarebbe inammissibilmente sostituito al primo giudice nella disamina delle questioni di merito che questi aveva trascurato.

La Corte, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro intima connessione, li dichiara inammissibili. Richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il motivo con cui si censuri la sentenza d’appello per aver omesso di dichiarare la nullità della decisione di primo grado, quando il vizio, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, non rientrando fra le ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e il giudice di seconde cure abbia statuito nel merito su tutte le questioni controverse, senza pregiudizio per il ricorrente.

Nel processo tributario la rimessione al primo giudice è espressamente disciplinata dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale che contempla una serie di ipotesi tassative di regressione della causa e costituisce eccezione alla regola generale fissata dal comma 2, in base alla quale, al di fuori dei casi previsti, la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito, previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Tale previsione conferma che nel processo tributario, come in quello civile e amministrativo, l’appello è normalmente un mezzo d’impugnazione a carattere sostitutivo: il giudice del gravame, salvi i casi eccezionali e tassativi di rimessione, è tenuto a decidere la causa nel merito, non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, che postula soltanto che una questione possa essere successivamente proposta dinanzi a due giudici di grado diverso, non che debba essere decisa da entrambi.

La Corte precisa che fra le ipotesi tassative di rimessione al giudice tributario di primo grado non rientra il vizio di motivazione della sentenza appellata. Ne deriva che il ricorrente non ha risentito alcun concreto pregiudizio dall’omessa dichiarazione di nullità: anche in caso di accertata sussistenza del vizio motivazionale prospettato, la Commissione regionale non avrebbe potuto limitarsi a una declaratoria in rito, ma sarebbe comunque dovuta entrare nel merito delle questioni non esaminate dal primo giudice, adottando una sentenza destinata a sostituirsi totalmente a quella impugnata, ed è quanto è accaduto nella fattispecie. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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