Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specificità e critica vincolata (Cass. civ. Sez. 5 n. 14217 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c., non contenga motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, traducendosi in una critica generica che prescinde dal decisum e si rivolge indistintamente alle pronunce di merito. La richiesta di una mera rivalutazione del ragionamento decisorio, pur se apparentemente formulata come violazione di legge, realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di giudizio. In tema di vizio di motivazione, per le sentenze pubblicate dopo l’11/09/2012, trova applicazione l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. nel testo novellato dal d.l. n. 83/2012, che richiede l’indicazione del fatto storico decisivo, del dato da cui esso risulti esistente e della sua decisività; in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve altresì dimostrare che le ragioni poste a base delle due decisioni sono diverse. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è privo di legittimazione passiva nei processi riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie su conti correnti intestati alla società, al legale rappresentante e ai suoi familiari, l’Agenzia delle entrate notificava tre avvisi di accertamento, recuperando a tassazione un maggior reddito per gli anni 2010, 2011 e 2012, riscontrando prelievi e versamenti ingiustificati. La società impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolgeva parzialmente i ricorsi. La Commissione tributaria regionale, investita dei gravami di entrambe le parti, rigettava l’appello principale della contribuente e accoglieva parzialmente quello incidentale dell’Ufficio.
La società ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiamando il trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze già facenti capo al Ministero delle finanze. Ne consegue l’inammissibilità della domanda nei suoi confronti, spettando alle agenzie sia la legittimazione ad causam che quella ad processum.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’illegittimità dell’avviso per violazione degli artt. 24 e 53 Cost., dell’art. 6 della legge n. 212/2000 e per difetto di motivazione, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. Le censure, pur formalmente articolate come violazioni di legge, si risolvevano in una pluralità di rilievi volti a rinnovare le doglianze sull’atto impositivo, prescindendo dal decisum e sollecitando una rivalutazione del ragionamento decisorio. Tale prospettiva integra un “non motivo”, non rispettando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla pronuncia impugnata richiesti dall’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c.
Il secondo motivo, concernente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che, per le sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012, il vizio di motivazione si configura esclusivamente come omesso esame di un fatto storico decisivo, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, dovendo il ricorrente indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività.
In presenza di una doppia conforme, il ricorrente avrebbe inoltre dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono diverse, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. La Corte ha infine escluso la configurabilità di un error in procedendo per inesistenza della motivazione, avendo la sentenza impugnata adeguatamente illustrato le ragioni del decisum, con particolare riguardo alla legittimità della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, alla mancata prova contraria e all’assenza di violazione del contraddittorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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