Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale: annullabilità deducibile solo con domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. II n. 16635 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità della delibera assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, ma può conoscere della annullabilità della medesima delibera solo se questa sia domandata in via d’azione, con apposita domanda riconvenizionale contenuta nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 1137, comma 2, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto. È pertanto inammissibile, e rilevabile d’ufficio, l’eccezione con cui l’opponente si limiti a dedurre l’annullabilità della deliberazione senza chiederne l’annullamento. La delibera di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito condominiale e la sua impugnazione non può essere sostituita dalla contestazione degli errori di contabilizzazione nel giudizio monitorio.

Il Fatto

Un condominio di Milano notificava decreto ingiuntivo a un condomino per la riscossione di contributi pari a € 8.468,98, fondati sulla delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo. Il condomino proponeva opposizione deducendo l’omessa convocazione all’assemblea, la mancata trasmissione della documentazione e l’esistenza di errori nei conteggi.

Il Tribunale di Milano, respinte le deduzioni dell’opponente, revocava il decreto per l’avvenuto parziale pagamento e condannava il condomino al pagamento del residuo. La Corte d’appello di Milano respingeva il gravame, riducendo ulteriormente il debito. Il condomino ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione delle norme sulla convocazione assembleare e l’errore nei conteggi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, accomunati da profili di inammissibilità e comunque non fondati. Il quarto motivo è inammissibile: nel vigore del testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, residuando solo l’omesso esame di un fatto decisivo. Opera inoltre la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che vieta l’impugnazione della sentenza d’appello doppiamente conforme.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché denuncia la violazione del regolamento di condominio, atto di produzione privata privo di natura di fonte di norme di diritto, come affermato da Cass. n. 20567 del 2018.

Il nucleo della decisione è il confronto con i principi delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità della delibera, rilevabile anche d’ufficio, ma l’annullabilità è deducibile solo in via d’azione, con domanda riconvenizionale proposta nel termine perentorio dell’art. 1137, comma 2, cod. civ. Ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con cui l’opponente si limiti a dedurre l’annullabilità senza chiedere l’annullamento.

Il ricorrente aveva prospettato soltanto ragioni di annullabilità della delibera, senza spiegare alcuna domanda di annullamento. La mancata convocazione e la mancata comunicazione della deliberazione possono costituire ragioni che impediscono il decorso del termine di impugnazione, ma non possono essere meramente eccepite nel giudizio monitorio (richiamate Cass. n. 20069 del 2017, n. 3626 del 2018, n. 22573 del 2016). La produzione della delibera a corredo della domanda monitoria non soddisfa l’onere di comunicazione agli assenti né fa sorgere la presunzione di conoscenza (richiamata Cass. n. 16081 del 2016).

Il condominio soddisfa l’onere probatorio con la produzione del verbale assembleare e dei documenti relativi. La delibera di approvazione della spesa è titolo sufficiente del credito e legittima la condanna del condomino, ove ne sia verificata la perdurante esistenza. L’opposizione va accolta solo se la delibera abbia perduto efficacia per sospensione o annullamento giudiziale. Anche gli errori di contabilizzazione delle morosità rendono la delibera annullabile e devono essere fatti valere con la tempestiva impugnazione, non rimettendo in discussione i provvedimenti della maggioranza. Il ricorso è rigettato, con regolazione delle spese secondo soccombenza e obbligo di versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *