Fideiussione ABI nulla solo se l’intesa anticoncorrenziale precede il contratto (Cass. civ. Sez. III n. 17108 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti che costituiscano applicazione di intese illecite concluse “a monte” ricomprende anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente, a condizione che l’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo. Ne consegue che l’eccezione di nullità della fideiussione modellata sullo schema ABI è infondata quando il contratto risulta stipulato in epoca anteriore alla diffusione del modello. La mancata specifica approvazione delle condizioni di capitalizzazione trimestrale e la nullità degli interessi capitalizzati non possono essere rilevate d’ufficio in cassazione se la questione è coperta da giudicato interno per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2642/2015, aveva ritenuto infondata l’opposizione proposta da una società e da alcuni garanti avverso il decreto monitorio con cui la banca aveva intimato il pagamento in solido di tre importi, in forza di tre distinti rapporti: il saldo di un conto corrente e la sorte di due finanziamenti. Il giudice di prime cure, revocato il decreto, aveva condannato gli opponenti al pagamento della somma di 522.799,88 euro.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4391/2021, ha accolto l’appello principale della banca e, in parziale riforma, ha condannato gli appellati al pagamento delle singole sorti dei finanziamenti e del saldo debitore del conto corrente, erroneamente indicato dal Tribunale, oltre interessi e spese del doppio grado. Avverso tale decisione la società e gli eredi di uno dei garanti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990 e degli artt. 1418, 1419, 1421 e 2697 cod. civ., censurando il rigetto dell’eccezione di nullità della fideiussione. Sostenevano che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere che i fideiussori dovessero provare che le clausole del proprio contratto costituissero lo sbocco della specifica intesa accertata dalla Banca d’Italia, e nel non aver verificato la coincidenza delle disposizioni con lo schema contrattuale predisposto dall’ABI.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato. Elemento assorbente, in ordine alla sussistenza dei presupposti della dedotta nullità, è l’epoca di stipulazione del contratto in relazione al venir ad esistenza dell’intesa, come accertato dal giudice di merito. Il principio richiamato è quello per cui, in tema di accertamento di intese anticoncorrenziali, i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente sono ricompresi nella categoria dei negozi “a valle” solo a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. n. 29810 del 2017).
Nel caso concreto, secondo il corretto accertamento del giudice di merito, il contratto risale al 30.10.1996, con successivi incrementi nel gennaio, febbraio e giugno 1997. Poiché l’intesa vietata risale ai modelli predisposti dall’ABI nell’ottobre 2002, la diffusione del modello non era stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. Sez. 3 n. 25273 del 2020). Da qui il rigetto della doglianza.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 1283, 1284, 1418, 1421 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 117 e 120 TUB, censurando l’accoglimento del gravame sul saldo del conto corrente e l’omessa rilevazione della mancata specifica approvazione delle condizioni di capitalizzazione trimestrale e della nullità degli interessi capitalizzati. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: non sussiste la denunciata omessa pronuncia, poiché la Corte d’Appello aveva dichiarato l’appello incidentale inammissibile perché tardivo, essendo sulla questione sceso il giudicato interno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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