Assegni vitalizi da carica elettiva nel calcolo della perequazione pensionistica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26753 del 05.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rivalutazione automatica delle pensioni, il d.l. n. 65 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 109 del 2015, ha complessivamente regolato la materia a decorrere dal 2012 in attuazione dei principi affermati da Corte cost. n. 70 del 2015 e Corte cost. n. 250 del 2017. L’art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, anche nel comma 1, n. 2), è immune da censure sotto il profilo della retroattività e della asserita lesione dell’affidamento dei pensionati nella disciplina anteriore al d.l. n. 201 del 2011. Il trattamento pensionistico complessivo, assunto a parametro per individuare lo scaglione di perequazione, va determinato includendo, come stabilito dal legislatore del 2015, anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda con cui il ricorrente chiedeva dichiararsi irripetibile la somma pretesa dall’INPS a titolo di restituzione della perequazione della pensione di vecchiaia. Secondo la Corte di merito, nel determinare l’importo del trattamento complessivo, ai fini dello scaglione di perequazione applicabile, si sarebbe dovuto considerare anche l’assegno vitalizio percepito per la carica elettiva di componente del Parlamento della Repubblica.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la disposizione introdotta dal d.l. n. 65 del 2015 non avrebbe portata retroattiva e che, ove ritenuta tale, lederebbe i diritti quesiti e il legittimo affidamento. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione storica della perequazione automatica, ricondotta alla legge n. 903 del 1965 e poi disciplinata dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, che ancora l’adeguamento all’importo complessivo dei trattamenti e non alle sole fasce d’importo. Da tale assetto emerge che soltanto le fasce più basse sono integralmente protette dall’erosione inflazionistica, mentre le sospensioni del meccanismo seguono le contingenti esigenze di contenimento della spesa.

Il passaggio decisivo è costituito dal d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dalla sentenza Corte cost. n. 70 del 2015, che ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale per cattivo uso della discrezionalità legislativa, avendo sacrificato irragionevolmente l’interesse dei titolari di trattamenti modesti. Il legislatore è quindi intervenuto con il d.l. n. 65 del 2015, dichiaratamente diretto a dare attuazione a quella pronuncia, ridisciplinando la rivalutazione per il biennio 2012-2013 con modulazione decrescente dal cento al dieci per cento.

La Corte richiama Corte cost. n. 250 del 2017, che ha ritenuto la nuova disciplina espressiva di un nuovo bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, con significative novità normative rispetto al regime caducato. L’art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 del 2015, nella sua formulazione originaria, aveva riferito l’inclusione degli assegni vitalizi all’intero complesso delle disposizioni, orientando l’interprete verso l’efficacia retroattiva della previsione. La successiva riformulazione operata dalla legge n. 109 del 2015, con l’inserimento del periodo nell’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, ha generalizzato tale principio.

Quanto all’affidamento, la Corte esclude che potesse radicarsi in capo ai titolari di trattamenti pensionistici, attesa la prevedibilità dell’intervento legislativo e la sua immediatezza, essendo stato adottato a soli ventuno giorni dal deposito della sentenza n. 70 del 2015. Una situazione giuridica, per generare affidamento, deve inoltre essere protratta per un periodo sufficientemente lungo.

La Corte afferma infine che l’effetto di trascinamento proprio delle misure di blocco non ne muta la natura di misure di mero risparmio di spesa e non di decurtazione patrimoniale. Escludere la retroattività paleserebbe profili di irragionevolezza. La sentenza impugnata, conformandosi al principio enunciato, è immune da censure; le spese sono compensate per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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