Opposizione a decreto ingiuntivo, onere probatorio della banca e conto anticipi (Cass. civ. Sez. I n. 2356 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l’inversione della posizione formale delle parti non altera le regole sull’onere della prova. Il creditore opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. Nei rapporti bancari in conto corrente, l’estratto di saldaconto certificato ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 è prova sufficiente solo per l’emissione del decreto ingiuntivo. In sede di opposizione, ove il debitore contesti con motivi non esclusivamente formali, la banca deve fornire la prova piena del credito, producendo il contratto e i documenti necessari alla ricostruzione dell’andamento del conto. La presenza di un conto anticipi collegato al conto ordinario non esonera il creditore dalla verifica documentale della correlazione tra le annotazioni dei due conti.
Il Fatto
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni fideiussori di una società, per la restituzione di somme anticipate contro cessione di credito. I fideiussori proposero opposizione, contestando la mancata escussione dei debitori ceduti, l’indeterminatezza del tasso d’interesse, l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi e della segnalazione alla Centrale dei Rischi.
In primo grado il Tribunale revocò il decreto e rideterminò il saldo in favore della correntista. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente l’impugnazione della banca, condannò gli opponenti al pagamento di una somma, ritenendo che il rapporto di dare e avere fosse rappresentato dal saldo del conto ordinario. I fideiussori ricorsero in Cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi e il quarto, esaminati congiuntamente perché attinenti alla ripartizione dell’onere della prova sul saldo del conto anticipi, sono fondati. La Corte ribadisce che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio a cognizione piena sull’esistenza e sull’ammontare del credito, senza che la posizione formale delle parti modifichi le regole probatorie.
L’onere della prova grava quindi sull’opposto per i fatti costitutivi e sull’opponente per i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Nei rapporti bancari, l’estratto di saldaconto certificato costituisce prova sufficiente soltanto per l’emissione del decreto ingiuntivo; nel giudizio di opposizione la banca deve offrire prova piena mediante la produzione del contratto e della documentazione necessaria alla ricostruzione del conto.
La Corte territoriale ha richiamato correttamente tali principi ma non ne ha fatto buon governo. Pur avendo accertato che il rapporto era articolato in un conto anticipi e in un conto ordinario, si è accontentata della produzione parziale dei soli estratti del conto ordinario, ritenendo irrilevante la mancata documentazione del conto anticipi. Non è stato verificato il collegamento tra le annotazioni dei due conti e la provenienza dei dati indicati nella tabella allegata alla relazione del consulente.
In mancanza della documentazione relativa al conto anticipi, non era verificabile la correttezza degli importi accreditati e addebitati sul conto ordinario. Il collegamento tra i conti, che riversa mediante giroconto le anticipazioni nel conto ordinario, non consente di prescindere dal controllo della correlazione tra le rispettive annotazioni, indispensabile per risalire all’effettivo compimento delle operazioni.
Quanto all’eccezione di tardività, la Corte rileva che l’allegazione dell’inadempimento dell’onere probatorio della controparte costituisce una mera difesa, proponibile anche in appello, e non un’eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. Il giudice è tenuto a verificare d’ufficio la fondatezza della pretesa. Il principio di non contestazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone l’adempimento dell’onere di allegazione da parte dell’attore. È invece infondato il terzo motivo sulla nullità della fideiussione, la cui deduzione presuppone l’introduzione rituale dei fatti in causa.
Nota della Redazione
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