Decadenza agevolazioni e abuso del diritto: due avvisi distinti (Cass. civ. Sez. V n. 17126 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di immobili da impresa che esercita la rivendita, per la mancata rivendita entro il triennio, è istituto distinto dall’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000. L’avviso di liquidazione che contesti al cessionario la sola decadenza non richiama la condotta elusiva ascritta al cedente, né si configura doppia imposizione quando i due atti impositivi riguardino trasferimenti distinti, soggetti diversi e pretese impositive differenti. Ne consegue l’esclusione della sospensione necessaria ex art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992, non costituendo la definizione di un giudizio l’indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro.

Il Fatto

Una società acquirente impugna un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria recupera l’imposta di registro in misura ordinaria, oltre a imposte ipotecaria e catastale, per essere decaduta dalle agevolazioni applicate in sede di acquisto di immobili a destinazione abitativa. La decadenza consegue alla condizione risolutiva espressa nell’atto di trasferimento: la mancata rivendita degli immobili entro il triennio dall’acquisto.

La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso originario e la Commissione tributaria regionale conferma. La società propone allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 — per non avere il giudice di appello considerato gli effetti fiscali complessivi dell’operazione — e l’erronea esclusione del rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente riguardante il cedente.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i due motivi, per la loro intima connessione, e li dichiara entrambi infondati. Il fulcro dell’argomentazione è la lettura del contenuto dell’avviso di liquidazione impugnato: esso non contesta alla contribuente alcuna compartecipazione a una condotta abusiva o elusiva, ma si limita a comminare la revoca delle agevolazioni previste dalla disciplina tariffaria e dalle norme sulle imposte ipotecaria e catastale per la mancata rivendita degli immobili nel triennio.

Da questa premessa discende il rigetto della censura sulla presunta duplicazione del prelievo. Il richiamo all’art. 10-bis è incongruo perché manca, nell’atto impositivo, la contestazione dell’elusione: l’Ufficio procedente ha contestato la decadenza dalle agevolazioni dalla stessa contribuente invocate, mentre l’Ufficio competente per il primo trasferimento ha contestato al cedente l’elusione della disciplina sulle agevolazioni. Le due pretese impositive restano autonome.

Su questa base la sentenza impugnata motiva correttamente che si è in presenza di due distinti atti di compravendita, da cui derivano avvisi emessi da Uffici diversi, soggetti passivi diversi e pretese impositive differenti: ciò esclude la ricorrenza di una doppia imposizione sul medesimo presupposto d’imposta.

Le medesime conclusioni valgono sul piano processuale. La definizione della controversia sull’elusione, pendente tra l’Amministrazione e il cedente, non è pregiudiziale rispetto alla controversia sulla decadenza dalle agevolazioni. Manca l’indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro giudizio, con effetto di giudicato, tale da configurare astrattamente un conflitto tra giudicati. Sono pertanto insussistenti i presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992.

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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