Estinzione della società e difetto di capacità processuale dell’ex liquidatore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 11643 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento e all’instaurazione del giudizio tributario, determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale di agire e di essere convenuta in giudizio, nonché il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla. Tale vizio, insanabile e originario, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. La disciplina di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva e non si applica alle cancellazioni avvenute prima del 13/12/2014. La verifica della mala gestio del liquidatore non può avere ingresso nel giudizio instaurato dalla società avverso l’avviso di accertamento.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese in data 14.10.2009, impugnava, per il tramite di chi si qualificava come “ex liquidatore”, un avviso di accertamento per Ires, Irap, interessi e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2006, notificato in data 27.10.2014, deducendo l’inesistenza del soggetto destinatario dell’atto impositivo e il difetto di legittimazione passiva del rappresentante legale cessato dalla carica. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando l’atto nullo, e la sentenza veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che riconosceva all’ex rappresentante il diritto di difesa avverso l’atto notificato successivamente alla cancellazione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, incentrato sulla violazione degli artt. 24 Cost., 81 e 100 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c. Ha rilevato che la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione dell’ente già verificatasi prima della notifica e dell’instaurazione del giudizio.

Tale circostanza ha determinato ab origine il difetto della capacità processuale della società, travolgendo anche la legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla. La Corte ha rammentato il principio consolidato secondo cui, nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio comporta il difetto di capacità processuale dell’ente e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore, con la conseguenza che, non sussistendo possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c. per la ricorrenza di un vizio insanabile originario del processo.

La Corte ha altresì escluso l’applicabilità ratione temporis della disciplina di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, richiamando il principio per cui la cancellazione di una società di capitali anteriormente al 13/12/2014 determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale, trattandosi di norma priva di efficacia retroattiva. Ha infine precisato che la verifica della mala gestio del liquidatore, concernendo un elemento da dedurre nella fase di accertamento nei confronti dell’ex liquidatore ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata senza rinvio, trattandosi di ricorso originario che non poteva essere proposto, con compensazione integrale delle spese delle fasi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2495 c.c.

Tutte le 296 sentenze sull'art. 2495 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *