Motivazione apparente della sentenza tributaria e omesso esame delle cartelle impugnate (Cass. civ. Sez. V n. 17228 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto e in diritto, della decisione e non renda intellegibile l’iter logico seguito, impedendo il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. È parimenti apparente, perché carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su un’affermazione generale e astratta.

Il Fatto

La vicenda trae origine da tre ricorsi con i quali la contribuente, in qualità di socia illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, ha proposto opposizione avverso numerose cartelle esattoriali notificatele dal concessionario della riscossione. Il giudice di prime cure ha accolto l’opposizione e dichiarato nulle le cartelle, ritenendo che il concessionario non avesse fornito la prova della regolare notifica degli atti alla società obbligata.

La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, affermando che la notifica o non era avvenuta regolarmente o era stata eseguita presso l’indirizzo della società senza indicare che destinatario fosse la società stessa. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui hanno resistito la contribuente e la Camera di commercio, mentre il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per omessa motivazione, motivazione apparente o manifesta contraddittorietà. Il motivo è fondato.

Il Collegio ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, dopo la riforma del 2012, il controllo resta limitato al minimo costituzionale. Il vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata.

La Corte richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 7090 del 2022, Cass. n. 5470 del 2023, Sezioni Unite n. 8053 del 2014, Cass. n. 22598 del 2018, Cass. n. 13977 del 2019 e Cass. n. 4166 del 2024, per ribadire che è apparente la motivazione basata su un’affermazione generale e astratta, priva del giudizio di fatto.

Nel caso concreto, la motivazione della sentenza d’appello non consente di comprendere il percorso logico che ha condotto al rigetto delle doglianze. A fronte di un numero rilevante di cartelle, non specificamente individuate nel corpo della sentenza, e di un’analitica documentazione prodotta dal concessionario, il giudice di merito ha affermato in modo generico e apodittico l’irregolarità delle notifiche. Tale statuizione si pone in palese contrasto con i principi richiamati e non permette di cogliere le ragioni del rigetto in relazione a ciascuna cartella impugnata.

Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. La Corte dichiara inoltre l’intervenuta estinzione del giudizio per due cartelle relative a crediti camerali, notificate tra il 2000 e il 2002 per importi inferiori a euro 1.000,00, annullate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018. La decisione è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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