Recupero delle retribuzioni dirigenziali indebite e condictio indebiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17322 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione può recuperare direttamente dal dirigente, mediante condictio indebiti, le retribuzioni di posizione e di risultato erogate in assenza di contrattazione collettiva decentrata e di copertura finanziaria. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga all’art. 2033 cod. civ., né impone modalità di recupero alternative all’azione nei confronti del percipiente. Il diritto alla retribuzione di risultato e alle maggiorazioni della retribuzione di posizione presuppone, inoltre, il rispetto integrale delle procedure e delle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva.
Il Fatto
Un Comune ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio ex dirigente per la restituzione di retribuzioni di posizione e di risultato versate nel corso degli anni e ritenute indebite, perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi.
In parziale accoglimento dell’opposizione, il Tribunale revocò il decreto e condannò l’ex dirigente al pagamento di una minor somma, al netto delle ritenute e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione. La Corte d’Appello respinse il gravame principale del lavoratore e l’appello incidentale del Comune. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il vizio di motivazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053/2014, l’ordinanza ribadisce che l’anomalia motivazionale deducibile in legittimità attiene solo all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa. La verifica di sufficienza e razionalità resta estranea al giudizio di legittimità. Nel caso concreto la Corte d’Appello, pur con motivazione concisa, ha spiegato che l’art. 4 del d.l. n. 16 del 2014 demanda alle amministrazioni l’individuazione delle modalità attuative e non esclude il recupero.
Sul secondo motivo la Corte è netta: l’interpretazione che nega l’azionabilità della condictio indebiti verso il singolo dipendente confligge con l’orientamento di legittimità. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 non deroga all’art. 2033 cod. civ., sicché l’ente può recuperare direttamente le somme indebitamente corrisposte. È inammissibile, invece, la parte del motivo che sollecita un riesame dell’accertamento del fatto, precluso in sede di legittimità.
I motivi terzo, quinto, sesto e settimo sono respinti sul piano della motivazione e del travisamento della prova. La Corte territoriale ha dato atto del motivo d’appello e lo ha respinto richiamando le ispezioni amministrative e la deliberazione della Corte dei conti. Il giudice del merito non è tenuto a un esame espresso di ogni allegazione, potendosi al più discutere di un vizio di motivazione, non di omessa pronuncia.
Sui motivi ottavo e nono la Corte richiama la disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001: la retribuzione dirigenziale è determinata dai contratti collettivi e il suo accessorio può essere erogato solo nel rispetto integrale delle procedure imposte dalle parti collettive. L’art. 36 Cost. riguarda il trattamento fondamentale e i minimi, non le maggiorazioni e la retribuzione di risultato; l’art. 2126 cod. civ. non opera quando si discute di un aumento della retribuzione di posizione. Le somme sono state recuperate legittimamente, con rigetto del ricorso e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.