Inammissibile il ricorso cumulativo contro sentenze tra parti parzialmente diverse (Cass. civ. Sez. V n. 17321 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il ricorso cumulativo avverso più sentenze è ammissibile, sulla base della medesima ratio, quando le decisioni siano state adottate tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, anche se riferiti a diverse annualità, purché dipendano per intero dalla soluzione di un’identica questione di diritto comune a tutte le cause. È invece inammissibile l’impugnazione cumulativa proposta con unico atto quando non ricorra, nelle decisioni gravate, l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate. L’art. 103 cod. proc. civ. opera solo al momento dell’introduzione del giudizio e non è richiamato nel giudizio di legittimità; gli artt. 366 e 369 cod. proc. civ. impongono, a pena di inammissibilità, l’indicazione e il deposito di un’unica sentenza impugnata. Le eccezioni al divieto restano limitate alle ipotesi tassative individuate dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
Due ricorrenti, persone fisiche diverse, hanno impugnato con un unico ricorso per cassazione due distinte sentenze della Commissione tributaria regionale del Piemonte, adottate all’esito di giudizi separati. I procedimenti riguardavano avvisi di accertamento t.a.r.s.u. relativi al medesimo immobile: la prima ricorrente per il periodo da maggio a dicembre 2011, in qualità di proprietaria; il secondo per le annualità 2012, 2013 e 2014, in qualità di detentore.
I ricorsi non erano stati riuniti e sono stati decisi con sentenze diverse, entrambe di rigetto in primo e in secondo grado. I ricorrenti hanno quindi proposto un solo ricorso per cassazione avverso le due pronunce. Il Comune, resistente, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui, nel processo tributario, è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto d’imposta. Il riferimento è a Cass., Sez. 5, n. 32060 del 2022, che applica Cass., Sez. U., n. 3692 del 2009. Il presupposto è che le decisioni dipendano per intero dalla soluzione di un’identica questione di diritto comune a tutte le cause.
Resta però fermo il principio opposto: è sempre inammissibile l’impugnazione cumulativa con unico ricorso quando non ricorra l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate, come affermato da Cass., Sez. 2, n. 21005 del 2019. In ambito tributario Cass., Sez. 5, n. 4595 del 2017 ha ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo per la coincidenza solo parziale delle parti e delle questioni. Nella stessa direzione Cass., Sez. 5, n. 33895 del 2019, secondo cui l’impugnazione di una pluralità di sentenze con unico atto è consentita solo quando siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento.
Il fondamento è processuale. Solo al momento dell’introduzione del giudizio il sistema consente a più parti di riunirsi per l’esercizio congiunto di azioni collegate; nel prosieguo della vertenza la facoltà o l’obbligo di riunire i processi è rimessa solo al giudice ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 12562 del 1998; Cass., Sez. L., n. 11949 del 2023). Il litisconsorzio facoltativo dell’art. 103 cod. proc. civ. si riferisce all’esercizio dell’azione, e dunque al giudizio di primo grado; tale disposizione non è richiamata nella disciplina del giudizio di legittimità.
Nel caso di specie il ricorso investe due sentenze adottate nei confronti di soggetti diversi: i ricorrenti sono due persone fisiche distinte e solo il resistente coincide. Le due sentenze hanno inoltre ad oggetto atti impositivi che, pur riguardando diverse annualità del medesimo tributo, effettuano distinti accertamenti di fatto e presentano motivazioni diverse, essendo la pretesa esercitata per un periodo verso il proprietario e per l’altro verso il detentore. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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