Onere di provare la tempestività del ricorso tributario e decadenza rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 17391 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso al giudice tributario, fissato dall’art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992, costituisce condizione dell’azione di impugnazione. Secondo i principi generali in materia di azioni sottoposte a termine di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso. La decadenza per decorso del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione della parte resistente. Il giudice non è tenuto a supplire all’iniziativa probatoria della parte, né a richiedere d’ufficio la documentazione attestante la data di notifica dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a due cartelle, per un importo complessivo di euro 35.140,12, eccependo l’omessa notifica degli atti impositivi presupposti. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rigettando la preliminare eccezione di tardività sollevata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, accoglieva l’appello dell’Agenzia e riteneva fondata la ribadita eccezione di tardività del ricorso introduttivo. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per l’omesso deposito della documentazione dimostrativa della data di notifica del provvedimento impugnato. Sosteneva che l’Amministrazione avesse ammesso la tempestività del ricorso e che il giudice avrebbe comunque dovuto richiedere alle parti la produzione della documentazione attestante tale data, in applicazione di una lettura restrittiva delle disposizioni sull’inammissibilità.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. L’art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Il rispetto di tale termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione; pertanto, secondo i principi generali in materia di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del ricorso.
La Corte ha aggiunto che la decadenza per il decorso del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanabile dall’avvenuta costituzione della parte resistente, richiamando sul punto Cass. n. 4247/2013, Cass. n. 18224/2018 e Cass. n. 23060/2019. Non è dunque configurabile alcun obbligo del giudice di supplire alla carenza probatoria del ricorrente.
Quanto alla dedotta ammissione della tempestività da parte dell’Amministrazione, la Corte ha osservato che tale affermazione confligge con quanto emerge dalla sentenza impugnata, nella quale si legge che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello ribadendo l’eccezione di tardività del ricorso.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte non ha proceduto alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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