Maggior danno da svalutazione per tardivo rimborso IVA e onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 17389 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ., rispetto a quello coperto dagli interessi legali moratori, è riconoscibile in via presuntiva per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 19499 del 2008, si applica anche alla domanda di rimborso di un credito d’imposta, poiché l’attrazione alla giurisdizione tributaria non immuta la natura civilistica dell’obbligazione di restituzione dell’indebito. Resta ferma la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito il maggior danno o lo ha subito in misura inferiore, e l’onere del creditore che pretenda una somma superiore a quella differenza di offrirne la prova documentale, quand’anche sia un imprenditore.
Il Fatto
Una società aveva richiesto il rimborso in misura forfettaria dell’IVA non detratta per il periodo dall’1.01.2003 al 13.08.2006, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 258 del 2006, convertito con modificazioni nella l. n. 278 del 2006, emanato a seguito della sentenza della CGUE del 14.09.2006, C-228/05, che aveva dichiarato illegittime le limitazioni alla detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di autovetture e motoveicoli.
A fronte del tardivo rimborso, la società chiedeva il pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod. civ. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso contro il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo assolto in via presuntiva l’onere probatorio sull’ulteriore danno e non contestata specificamente la somma indicata. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, comma 2, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che il maggior danno non potesse desumersi dalla qualità di imprenditore del creditore né dal fenomeno inflattivo come fatto notorio.
La Corte richiama la propria pronuncia Cass. n. 18922 del 4.07.2023: l’attrazione alla giurisdizione tributaria della domanda di danno da svalutazione, quale accessorio della pretesa principale, risponde a esigenze di concentrazione della tutela, ma non muta la natura civilistica della restituzione dell’indebito. I presupposti del diritto vanno quindi valutati secondo la disciplina propria dell’obbligazione.
Ne derivano l’applicabilità dei principi delle Sezioni Unite n. 19499 del 16.07.2008, da leggere in correlazione con le Sezioni Unite n. 16871 del 31.07.2007. Il maggior danno è riconoscibile in via presuntiva nella differenza tra rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali. Il debitore può provare che il creditore non ha subito danno o lo ha subito in misura minore. Chi pretende di più deve offrire prova documentale, e per l’imprenditore occorre la presumibilità del nesso tra inadempimento e ricorso al credito bancario o impiego utile della somma.
La particolarità dell’obbligazione tributaria — con la disciplina speciale degli interessi moratori di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 — non esclude l’applicazione del criterio presuntivo al contribuente creditore (Cass. n. 18922 del 2023; Cass. n. 36180 del 28.12.2023).
La CTR si è attenuta a tali principi riconoscendo e quantificando il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. sui parametri presuntivi della sentenza n. 19499 del 2008. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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