Imposizione sulla capitalizzazione della pensione integrativa al momento della liquidazione (Cass. civ. Sez. V n. 16217 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposizione sulla capitalizzazione della pensione integrativa, l’imposta applicabile si individua avendo riguardo al momento in cui viene in vita il presupposto impositivo, che coincide con la liquidazione della rendita, e non con il momento in cui l’Amministrazione finanziaria procede a verificare la correttezza della liquidazione già operata. Ne consegue che l’abrogazione sopravvenuta della norma impositiva non incide sulle liquidazioni effettuate nel periodo della sua vigenza, che restano intangibili, né impedisce l’accertamento fondato su quella disposizione. È inammissibile per difetto di specificità la censura che contesti il metodo di calcolo del tributo senza indicare le formule utilizzate e senza precisare in quale grado di merito la questione sia stata proposta.
Il Fatto
Il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme versate a titolo di maggior Irpef sulla capitalizzazione della pensione integrativa riscossa nell’anno 2006. L’importo era stato preteso con avviso bonario emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Secondo l’Amministrazione finanziaria andava applicata la normativa vigente nell’anno di erogazione, il 2006; secondo il contribuente rilevava invece la più favorevole disciplina sopravvenuta, vigente nell’anno in cui la maggiore imposta era stata liquidata, il 2010.
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che accoglieva la domanda. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, rigettava l’istanza restitutoria. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 21 del d.lgs. n. 252 del 2005, in connessione al principio tempus regit actum di cui all’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale. Il contribuente sostiene che la Commissione regionale avrebbe ritenuto applicabile una norma già abrogata al momento della riliquidazione e che, in ogni caso, l’Ufficio avrebbe adottato un criterio di calcolo diverso e arbitrario.
La Corte condivide sul punto la valutazione della Commissione regionale. L’imposizione applicabile si calcola con riferimento al momento in cui sorge il presupposto impositivo, coincidente con la liquidazione della rendita, e non con il momento in cui l’Amministrazione verifica la correttezza della liquidazione già eseguita. La Corte esemplifica osservando che l’abrogazione di un tributo non fa venir meno l’obbligo di versarlo con riferimento all’epoca in cui era vigente. La disciplina dell’art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, che ha abrogato la norma tributaria precedente, è entrata in vigore solo dal 1.1.2007 e non può essere invocata come interpretativa.
Quanto alla contestazione sul metodo di calcolo, il ricorrente assume che l’Ufficio non avrebbe applicato l’aliquota media dell’ultimo quinquennio prevista dal previgente art. 20 del Tuir, bensì il criterio del reddito di riferimento indicato nella circolare n. 70/E del 18.12.2007. La Corte rileva che la Commissione regionale ha ricordato la modalità di calcolo prevista dalla norma ma non ha chiarito se essa sia stata concretamente utilizzata nel caso di specie.
Ciò nonostante, la censura è dichiarata inammissibile. Il contribuente non riporta con sufficiente completezza il metodo di calcolo effettivamente impiegato dall’Amministrazione e la sua contestazione difetta di specificità. Soprattutto, non indica quando abbia proposto la doglianza nel corso dei gradi di merito, con le formule utilizzate, impedendo così alla Corte di verificare tempestività e congruità delle critiche prima ancora che la loro decisività.
Il ricorso è pertanto respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.