Responsabilità dell’ex socio di società estinta e sanzioni non trasmissibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 19693 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ex socio di società estinta è successore universale per il solo fatto di essere tale, non in quanto percettore di somme; la percezione di quote o attività liquidatorie costituisce elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ex art. 2495 cod. civ., ma il relativo onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria esclusivamente in fase riscossiva e non già in sede di emissione dell’avviso di accertamento o nel giudizio di impugnazione di quest’ultimo. Nel caso di accertamento ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, la responsabilità colpisce i soci che abbiano ricevuto danaro o altri beni sociali e trova limite quantitativo nel valore dei beni assegnati; la diversa responsabilità dei soci quali successori richiede un autonomo procedimento amministrativo di accertamento ex art. 36, comma 5. Le sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società estinta non sono trasmissibili ai soci e la relativa questione è rilevabile d’ufficio dal giudice, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta.
Il Fatto
A seguito dell’estinzione della società a responsabilità limitata, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente, nella qualità di ex liquidatore ed ex socio, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente all’IRAP. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 2610/2018, annullava l’avviso nella parte in cui non era stato espressamente accertato che il socio avesse ricevuto danaro o altri beni sociali, ritenendo applicabile il limite di cui all’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 anche alla pretesa avanzata nei confronti del socio successore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, richiama le Sezioni Unite n. 3625 del 2025 per distinguere due ipotesi di responsabilità. La prima, prevista dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, concerne i debiti d’imposta della società e colpisce i soci che abbiano ricevuto beni o danaro nei periodi indicati, con limite quantitativo nel valore dei beni assegnati. La seconda, relativa ai soci quali successori della società estinta, esige che l’Amministrazione attivi un autonomo procedimento di accertamento ai sensi del comma 5 della medesima disposizione.
La Corte precisa che, in entrambe le ipotesi, non è necessario che l’avviso indichi il ricevimento di somme in sede di distribuzione: l’eccezione di difetto di responsabilità per mancato ricevimento non può essere introdotta nel giudizio come fatto impeditivo. L’ex socio è, infatti, successore universale per il solo fatto di essere tale e non perché abbia percepito quote di liquidazione; il carattere universale della successione non è contraddetto dalla limitazione della responsabilità nei limiti di quanto percepito.
La percezione di quote o attività liquidatorie opera come elemento costitutivo, non impeditivo, della fattispecie di responsabilità ex art. 2495 cod. civ., ma tale onere probatorio deve essere assolto dall’Ufficio esclusivamente in fase di riscossione. Ne consegue che la CTR ha correttamente annullato l’avviso notificato evocando il titolo ex art. 36, comma 3, non essendo stato accertato il presupposto normativo, ma erroneamente ha esteso tale limite alla pretesa rivolta al socio quale successore.
Quanto alle sanzioni, la Corte dà continuità all’orientamento secondo cui l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta, discendente dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, è rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel regime anteriore al d.lgs. n. 173 del 2024, per i principi di personalità e proporzionalità che assistono le sanzioni. Il terzo motivo di ricorso, concernente il raddoppio dei termini di accertamento, è invece infondato, essendo sufficiente la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia, a prescindere dalla presentazione formale.
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Nota della Redazione
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