Presunzioni e querela di falso delle attestazioni postali di spedizione CAD (Cass. civ. Sez. III n. 17545 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione di tale norma, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti. Non è censura riconducibile all’error in iudicando quella che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito. In tema di notificazione a mezzo posta, il mancato possesso da parte del mittente degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti la comunicazione di avvenuto deposito non costituisce, di per sé, fatto noto dai caratteri della precisione e gravità da cui inferire la mancata spedizione e la falsità dell’attestazione dell’agente postale.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio l’Amministrazione finanziaria proponendo querela di falso avverso le attestazioni dell’addetto al recapito postale relative ad alcune raccomandate contenenti atti impositivi, nelle parti in cui l’agente dichiarava di avere immesso avviso nella cassetta della posta e di avere spedito la comunicazione di avvenuto deposito. Il Tribunale rigettava la querela; la Corte d’Appello confermava la decisione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La questione arriva in legittimità perché il ricorrente censura il ragionamento presuntivo del giudice di appello, ritenendo che dagli elementi acquisiti dovesse trarsi la prova della mancata spedizione delle raccomandate CAD e, dunque, la falsità delle attestazioni.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. La Corte muove dal paradigma dell’art. 2729 c.c.: il requisito della precisione attiene al fatto noto, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto, la concordanza presuppone una pluralità di indizi convergenti, non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi.

Da ciò deriva il limite del sindacato di legittimità: la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento del giudice di merito, assunto come tale. Non è censura riconducibile all’error in iudicando la diversa ricostruzione fattuale o la mera prospettazione di una inferenza probabilistica alternativa.

Quanto al primo motivo, i caratteri della gravità e precisione, esclusi dal giudice di appello relativamente all’enunciato “il codice non è ancora registrato” rispetto alla spedizione delle raccomandate CAD, non possono reputarsi sussistenti in ragione della diversa inferenza del ricorrente. La Corte rileva che l’espressione ha tenore non univoco e che la puntualizzazione del giudice di merito non è oggetto di specifica critica.

Quanto al secondo motivo, la doglianza non è concludente. Il principio invocato dal ricorrente – la prova del perfezionamento della notificazione per irreperibilità relativa data esclusivamente mediante produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata CAD, secondo Cass. n. 5077/2019 e Cass., S.U., n. 10012/2021 – regola il profilo della prova della notificazione a fini processuali, non la dimostrazione di verità o falsità della spedizione in un giudizio per querela di falso. La censura, inoltre, propone un’inferenza tratta da un giudizio e non da un fatto, senza specificare le modalità di notifica degli atti impositivi.

Il terzo motivo è inammissibile. La censura non impugna l’ulteriore ratio decidendi che sorregge autonomamente la decisione, ossia l’irrilevanza del mancato possesso degli avvisi CAD ai fini del giudizio di falso. Trova applicazione il principio per cui, quando la decisione si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il motivo che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes (Cass., S.U., n. 7931/2013). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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