Sospensione covid dei termini a ritroso e nullità dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 12138 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione. Ne consegue che il giudice deve differire l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto, senza che sia dovuto alcun rinnovo della notificazione dell’atto introduttivo o di appello: l’ulteriore adempimento non è previsto dal legislatore. La mancata dichiarazione di nullità dell’atto di citazione per difetto dei termini a comparire, in presenza di un differimento imposto dalla normativa emergenziale, non integra violazione dell’art. 164 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un viaggiatore convenne davanti al Giudice di Pace la società organizzatrice del pacchetto turistico e l’agenzia intermediaria, chiedendo il risarcimento del danno per i disservizi che avevano impedito il godimento della vacanza. Il Giudice di Pace, estromessa l’agenzia per carenza di legittimazione, disattese le eccezioni della società, ritenne provato l’inadempimento e la condannò al pagamento di una somma, oltre interessi e spese del grado.
La società propose appello. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettò l’eccezione di estinzione del giudizio d’appello avanzata dal viaggiatore, che aveva lamentato il mancato rinnovo della notifica dell’atto per il differimento dell’udienza disposto dai decreti emergenziali; accolse invece l’eccezione di incompetenza territoriale, condannando il viaggiatore e il suo procuratore alla restituzione di quanto ricevuto e alle spese del doppio grado. Il viaggiatore ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. Il ricorrente sosteneva che il giudice dell’appello, pur rilevando il difetto dei termini a comparire, avesse dovuto dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 cod. proc. civ. e fissare un termine perentorio per il rinnovo della notifica, anziché limitarsi a differire l’udienza ai sensi dell’art. 168-bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.
La Corte conferma la lettura del Tribunale. L’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, dispone la sospensione dei termini procedurali e precisa che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto. Il legislatore ha imposto il solo differimento dell’udienza e non anche il rinnovo della notificazione: nessun ulteriore adempimento è dovuto.
Il giudice dell’appello si è attenuto alla lettera della legge e ha fatto applicazione del principio già affermato da questa Corte, secondo cui la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l’udienza o l’attività da cui decorre il termine (Cass., n. 3959 del 9/2/2023).
La motivazione non è apparente né perplessa: il riferimento all’“a ritroso” contestato dal ricorrente è parte del testo della norma, sicché nessuna carenza irredimibile della motivazione è desumibile. Su tale presupposto la spettanza all’appellato dell’onere di visibilità del fascicolo non incide sulla legittimità del differimento.
Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamentava che il giudice dell’appello non avesse rilevato l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, non avendo considerato una sede secondaria della società. Il motivo è formulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: la visura asseritamente esaminata non è riportata nel ricorso. È irrilevante averla prodotta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., perché i vizi di genericità dei motivi non possono essere sanati da integrazioni contenute nella memoria, la cui funzione è solo illustrare le ragioni già enunciate (Cass. n. 7260 del 7/4/2005; Cass. n. 5355 del 7/3/2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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