Revocazione per omissione di pronuncia su un motivo di ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 17544 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., quando l’errore di fatto sia compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e consista nell’omessa decisione su uno o più motivi di ricorso. Il vizio revocatorio è invece escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni, perché in tal caso si deduce un errore di giudizio, non già una svista percettiva immediatamente percepibile. Il ricorso per revocazione avverso una pronuncia di cassazione con rinvio è inammissibile soltanto se l’errore denunciato abbia comportato l’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive oggetto di nuova e autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, ma non quando la pronuncia di accoglimento sia fondata su un vizio processuale dovuto all’errore di fatto o quando il fatto inciso dall’errore sia decisivo nell’enunciazione del principio di diritto. La revocazione resta ammissibile anche se nelle more il giudizio di rinvio sia stato definito, quando esso sia stato disposto per profili diversi da quelli incisi dall’errore.

Il Fatto

Una società convenne in giudizio due professioniste innanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo la risoluzione di una pluralità di vertenze insorte tra le parti, tra cui l’accordo che prevedeva la messa a disposizione di autovetture in cambio di assistenza legale, e la condanna delle convenute al pagamento per l’utilizzo dei mezzi. Le convenute proposero domanda riconvenzionale per le loro competenze professionali. Il Tribunale, riuniti i giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi, rigettò la domanda attrice e accolse in parte la riconvenzionale. La Corte d’appello di Napoli confermò la decisione.

Avverso la sentenza d’appello la società propose ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. La Corte, con l’ordinanza n. 26321 del 2021, accolse il sesto e l’ottavo motivo, dichiarò inammissibili gli altri, assorbendo il quinto e il nono, cassò con rinvio alla stessa Corte d’appello. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, deducendo l’omesso esame del quarto motivo, relativo alla violazione delle norme sul comodato.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha prospettato un errore di percezione, sostenendo che l’ordinanza impugnata sarebbe passata dal terzo al quarto motivo ritenendo quest’ultimo rubricato come quinto, così omettendo di scrutinare la censura sul comodato. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la revocazione presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti di causa, ed è esperibile quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi.

Su questa base il Collegio ha verificato l’effettività dell’omissione. L’ordinanza n. 26321 del 2021 ha esaminato solo in parte il terzo motivo, senza rispondere alle prospettate violazioni in tema di comodato, ed è poi passata al quarto, affermando che esso fosse stato indicato come quinto; nel descrivere tale censura ha in realtà riportato quella contenuta nel quinto. Il quarto motivo, pertanto, non è stato realmente scrutinato, e l’originario ricorso conteneva dieci motivi mentre l’ordinanza ne ha esaminati soltanto nove: prova ultima dell’omissione di pronuncia.

La Corte ha poi affrontato la questione dell’ammissibilità della revocazione avverso le decisioni di cassazione concluse con accoglimento parziale e rinvio. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il rimedio è inammissibile soltanto se l’errore abbia portato all’omesso esame di questioni oggetto di nuova e autonoma valutazione del giudice del rinvio, e non quando l’accoglimento sia fondato su un vizio processuale dovuto all’errore di fatto.

Nel caso concreto, l’ordinanza aveva accolto due motivi e cassato con rinvio in relazione a punti diversi da quelli incisi dalla revocazione. Dichiarare inammissibile il rimedio perché rivolto contro una pronuncia con rinvio condurrebbe al risultato illogico di precludere ogni esame sul punto viziato, poiché il giudizio di rinvio è stato disposto per altri profili. È risultata perciò irrilevante la circostanza che la Corte d’appello si fosse nel frattempo pronunciata in sede di rinvio.

Accolta la revocazione in fase rescindente, la Corte è passata alla fase rescissoria, esaminando il quarto motivo pretermesso e rigettandolo nel merito: le censure riproponevano una questione già dibattuta in appello, risolvendosi in una indebita richiesta di riesame del merito. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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