Esenzione IMU degli immobili ASL e cessazione irreversibile della destinazione istituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 17709 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista per gli immobili degli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali presuppone una relazione di appartenenza del bene all’ente e una relazione di servizio rispetto alle funzioni esercitate. Il mancato utilizzo effettivo del bene non esclude di per sé il beneficio quando la causa sia meramente transitoria e reversibile. L’esenzione viene invece meno quando la destinazione pubblicistica è irreversibilmente cessata, per una situazione di fatto o una scelta dell’ente che renda il bene definitivamente inutilizzabile per le finalità istituzionali. Grava sul proprietario, che invoca l’agevolazione, l’onere di provare i presupposti dell’esenzione.

Il Fatto

Una Azienda Unità Sanitaria Locale impugna due avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativi agli anni 2014 e 2015, aventi ad oggetto un fabbricato già sede di un presidio ospedaliero, dismesso dopo il trasferimento delle funzioni sanitarie presso una nuova struttura.

La concessionaria del Comune per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali propone appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso originario dell’Azienda. Il giudice di appello riforma la decisione e conferma il tributo, rideterminando le sanzioni nella misura minima, sul presupposto della cessazione della destinazione esclusiva a scopi istituzionali dell’immobile. L’Azienda ricorre per cassazione, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione soggettiva della ricorrente. La n. 502/1992 e le sue modifiche hanno attribuito alle Aziende Sanitarie Locali personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, facendone enti pubblici economici non commerciali: la disciplina statale è stata recepita anche dalla normativa regionale toscana. L’Azienda va quindi inclusa tra i soggetti titolari dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, richiamato per l’IMU dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011.

Il fulcro della decisione è la portata dell’inciso “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Esso richiede una relazione di appartenenza del bene all’ente e una relazione di servizio rispetto alle funzioni esercitate: l’esenzione spetta solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti dell’ente. Restano estranei al beneficio l’utilizzazione indiretta, il possesso a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento e la destinazione a compiti istituzionali di enti diversi.

La Corte richiama poi il proprio consolidato orientamento sulla permanenza potenziale della destinazione. Ai fini dell’esenzione è irrilevante l’impossibilità temporanea di utilizzo effettivo del bene, perché il semplice stato transitorio e reversibile non preclude il riconoscimento del trattamento agevolato. Non ogni mancato utilizzo, però, è neutro: solo quello che costituisca indizio di un mutamento della destinazione o di cessazione della strumentalità del bene esclude il diritto all’agevolazione.

Applicando tale principio ai beni degli enti pubblici, la Corte afferma che la perdita dell’esenzione può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell’ente che determini l’irreversibile inutilizzabilità del bene per le finalità istituzionali, non essendo sufficiente una materiale interruzione, ancorché di imprevedibile durata, nella continuità della vocazione funzionale dell’immobile.

Nel caso concreto il giudice di appello ha accertato che l’unità immobiliare era stata destinata alla demolizione e alla cessione dell’area di risulta, con la previsione di ricostruzione da adibire anche a funzioni diverse da quella sanitaria. Si tratta di una dismissione irreversibile, documentata dagli stessi atti dell’ente, che esclude la destinazione esclusiva richiesta dalla norma.

Quanto all’onere della prova, la Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ.: la censura si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente che la parte onerata lo abbia assolto, profilo sindacabile solo per omesso esame di fatto decisivo. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *