Ricorso per cassazione inammissibile se manca la procura speciale al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 17793 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia privo della procura speciale al difensore. La sottoscrizione del ricorso e l’esistenza di una valida procura speciale devono sussistere all’atto della notificazione dell’impugnazione, costituendo requisiti di ritualità del gravame la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi alla notifica. Deve però distinguersi tra procura inesistente e procura nulla o invalida: solo nel primo caso il difensore risponde delle spese, perché solo allora la sua attività è svolta in assenza di un rapporto processuale con la parte rappresentata.
Il Fatto
Le attrici convennero in giudizio il Comune per ottenere la declaratoria di intervenuta usucapione di uno stradello, posseduto dal loro dante causa fin dal 1987. Il Comune si costituì chiedendo il rigetto della domanda; intervenne volontariamente ad adiuvandum il ricorrente, aderendo alle conclusioni del convenuto.
Il giudice di primo grado accolse la domanda. Proposto appello dal solo intervenuto, la Corte d’appello lo dichiarò inammissibile: l’intervento era stato meramente adesivo alle ragioni del Comune e, mancando l’impugnazione del Comune soccombente, difettava anche l’interesse dell’intervenuto. Contro questa sentenza il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Le controricorrenti eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato rilascio della procura speciale al difensore. La Corte ritiene l’eccezione fondata e di carattere pregiudiziale.
Il ricorso, pur richiamando in epigrafe la menzione del mandato a margine del presente atto, non contiene alcuna procura speciale e non reca alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di legittimità. Manca dunque un consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del ricorso, risultato incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Sez. I n. 4069 del 18 febbraio 2020; Sez. VI-3 n. 16040 del 27 agosto 2020; Sez. I n. 905 del 20 gennaio 2021).
La Corte ribadisce che la sottoscrizione del ricorso e l’esistenza di una valida procura speciale devono sussistere all’atto della notificazione dell’impugnazione, quali requisiti di ritualità la cui mancanza è insanabile, senza rilievo per attività o atti successivi alla notifica (Sez. III n. 15706 del 4 giugno 2021). Nel caso di specie l’unica procura rinvenuta in atti è quella apposta a margine dell’atto di appello, come attestato nella copia notificata del ricorso, diversamente dall’originale che riporta la dizione mandato a margine del presente atto, senza che alcun mandato risulti a margine o in calce.
L’inammissibilità per avere il difensore agito senza procura speciale non comporta però la sua condanna alle spese. La Corte distingue tra procura inesistente — quando manchi in rerum natura, sia falsa o sia stata conferita per un giudizio diverso o da soggetto diverso — e procura nulla o invalida, ipotesi della specie, in cui la procura è viziata per genericità perché riguarda la difesa in ogni stato e grado. Solo nel primo caso l’attività del difensore si assume in assenza di rapporto processuale e le spese possono gravare su di lui; nel secondo l’attività riverbera i suoi effetti sulla parte rappresentata, potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Sez. VI-3 n. 34638 del 16 novembre 2021; Sez. VI-3 n. 14474 del 28 maggio 2019). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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