Inammissibile il ricorso che non si confronta con la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 17795 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la sentenza impugnata, non ne attaccano specificamente le affermazioni e non indicano le violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale. È del pari inammissibile il motivo che, contestando l’attendibilità della stima dell’Amministrazione e propugnando quella del tecnico di parte, chiede a questa Corte un nuovo giudizio di merito senza definire il quadro fattuale e giuridico di riferimento. Il motivo affetto da difetto di autosufficienza, che omette di indicare e localizzare gli atti processuali su cui si fonda, non consente l’esame della censura. La soccombenza regola le spese e comporta l’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno 2003, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente una plusvalenza non dichiarata nel modello UNICO 2004 per l’alienazione pro quota di una porzione di suolo edificatorio, ceduta insieme a un immobile per un importo complessivo di euro 3.615.198,29, dei quali euro 104.320,88 riferiti al terreno. Accertava inoltre una irregolarità Irap per euro 1.300.
Il ricorso del contribuente era rigettato dalla C.T.P. di Lecce e la C.T.R. Puglia, Sez. dist. di Lecce, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la pronuncia d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi – tutti relativi all’accertamento della plusvalenza – sono esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Essi denunciano la mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, la violazione dell’art. 1, comma 265, della legge n. 244 del 2007 in tema di rango delle prove, l’erronea applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
La Corte li dichiara tutti inammissibili. I motivi non si confrontano affatto con la sentenza impugnata, non attaccano specificamente nessuna delle sue affermazioni e non spiegano quali sarebbero le violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. Difetta inoltre un’adeguata esposizione dei fatti sostanziali posti a base dell’avviso di accertamento, del procedimento seguito dal contribuente per far emergere la plusvalenza e dell’incongruenza imputatagli dall’Amministrazione.
Le censure, rileva il Collegio, si risolvono nel contestare l’attendibilità della stima dell’Agenzia e nel rivendicare quella del tecnico di parte: in tal modo si devolve alla Corte un nuovo giudizio di merito, senza nemmeno definire il quadro fattuale e giuridico nel quale il giudizio dovrebbe esprimersi.
Il quinto motivo, relativo alla ripresa Irap di euro 1.300, è parimenti inammissibile. Anche a prescindere dalla sua erronea titolazione – avrebbe dovuto semmai denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – l’inammissibilità discende dalla totale assenza di autosufficienza: il contribuente omette di sintetizzare l’avviso di accertamento nella parte contenente la ripresa Irap e non indica gli elementi minimi per la sua agevole localizzazione nel fascicolo di merito.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro duemilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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