Rinuncia al ricorso e accordo bonario estinguono il giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17911 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente e fondata su sopravvenuto accordo bonario tra le parti, determina l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non trova applicazione nell’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il diritto all’esenzione IMU per l’anno 2012, invocato dalla contribuente in relazione a un immobile di sua proprietà, ai sensi dell’art. 7, comma primo, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto tale diritto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza depositata il 4 ottobre 2022, aveva invece accolto il gravame del Comune.
La contribuente ha impugnato la pronuncia in cassazione con ricorso notificato il 4 aprile 2023, articolando tre motivi; il Comune ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno concluso un accordo bonario: la ricorrente, con nota depositata il 7 marzo 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, integra i presupposti dell’estinzione del giudizio previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. Il sopravvenuto accordo bonario tra le parti costituisce la ragione della cessazione della materia del contendere e giustifica la declaratoria di estinzione.
In applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ., la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite. La compensazione è motivata proprio dall’intervenuto accordo amichevole, che esclude la soccombenza di una parte nei confronti dell’altra.
La Corte ha poi escluso l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La norma è stata qualificata come misura eccezionale, di natura latu sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’ipotesi — non contemplata — di estinzione del giudizio per rinuncia.
A sostegno di tale conclusione la Corte ha richiamato il proprio orientamento, da ultimo espresso da Cass., Sez. III, n. 34025 del 5 dicembre 2023, che ha confermato la non operatività della sanzione processuale nelle ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla soccombenza.
Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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